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Addizionale all’Irpef, per gli scaglioni possibile un’altra conferma tacita

I comuni, entro il 15 aprile, devono approvare le aliquote per l’addizionale comunale all’Irpef.

A tal proposito, è bene evidenziare che dal 2025 gli scaglioni di reddito sono stati ridotti definitivamente a tre, ma per l’addizionale comunale il legislatore ha replicato il regime previsto per il 2024.

Tale operazione ha dato la possibilità ai Comuni di mantenere una differenziazione su quattro scaglioni, ma solo per un triennio.

Nello specifico, la legge di Bilancio 2025 (n. 207/2024) offre tre possibilità, da esercitare entro il 15 aprile:

  • il comma 750 prevede che i Comuni per il 2025 modifichino con delibera scaglioni e aliquote dell’addizionale comunale in conformità alla nuova articolazione prevista per l’Irpef nazionale;
  • il comma 751 dà la possibilità ai Comuni, nelle more del riordino della fiscalità degli enti territoriali, di determinare per i soli anni d’imposta 2025, 2026 e 2027, aliquote differenziate sulla base dei precedenti quattro scaglioni di reddito;
  • infine, il comma 752 prevede che, nel caso in cui i Comuni non adottino la delibera prevista dai commi 750 e 751 o non la trasmettano nei termini, l’addizionale Irpef venga applicata sulla base degli scaglioni di reddito e delle aliquote già vigenti in ciascun ente nell’anno precedente a quello di riferimento.

Perciò, quest’ultima previsione consente ai Comuni di non deliberare nulla, confermando così tacitamente le misure previste nel 2024, anche nel caso in cui si fosse differenziato su quattro scaglioni.

Cosa devono fare i Comuni che hanno l’aliquota unica?

I Comuni che hanno l’aliquota unica non devono deliberare alcunché, come pure quelli che hanno deliberato prima dell’entrata in vigore della legge n. 207/2024, ma con misure che rispettano le nuove prescrizioni.

È bene precisare che le delibere sull’addizionale sono soggette all’obbligo di pubblicazione. L’articolo 14, comma 8 del D.Lgs. n. 23/2011 prevede che le delibere di variazione dell’addizionale Irpef hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di pubblicazione sul sito del Mef, a condizione che la pubblicazione avvenga entro il 20 dicembre dell’anno a cui la delibera si riferisce.

Inoltre, il Comune ha la possibilità di prevedere soglie di esenzione, che va intesa come limite di reddito al di sotto del quale l’addizionale non è dovuta.

Per questo motivo se si supera la soglia, l’addizionale si applica a tutto il reddito.

Quindi, se la soglia è fissata a 10 mila euro, il contribuente con 12 mila di euro si vedrà tassato l’intero reddito.

Poi c’è il problema se il Comune possa deliberare per due scaglioni la stessa aliquota.

Per il Mef sembrerebbe di no.

Infatti, sul sito del Dipartimento si precisa che le aliquote devono essere «diversificate e crescenti in relazione a ciascuno di essi».

Tuttavia la Corte Costituzionale, nella sentenza n. 8/2014, sebbene con riferimento all’addizionale regionale, ha ritenuto che non violi il principio di progressività.

Tale principio deve informare l’intero sistema tributario nel suo complesso e non il singolo tributo, l’approvazione della medesima aliquota per due scaglioni diversi.

Considerazioni che naturalmente valgono anche per l’addizionale comunale.

Per saperne di più su questo e altri argomenti consulta gli articoli che trovi qui

Fonte: Il Sole 24 Ore n. 96 del 07/04/2025 pag. 31
Autore: Pasquale Mirto

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