L’ipotesi di CCNL dell’area Funzioni Locali, firmata lo scorso 11 novembre 2025, prevede un doppio aumento del fondo decentrato per i dirigenti:
- il primo, obbligatorio, è pari al 3,05% del monte salari 2021;
- Il secondo riguarda l’incremento opzionale dell0 0,22%, sempre del monte salari 2021.
In totale, quindi, si arriva ad un aumento del 3,27%.
Entrambi gli incrementi del fondo sono in deroga al tetto del salario accessorio 2016.
Il primo incremento, quello obbligatorio del 3,05% del monte salari dei dirigenti 2021, opera dal 1° gennaio del 2024, per cui, nel fondo per la contrattazione decentrata del 2026 l’aumento dovrà essere applicato tre volte, per gli anni 2024, 2025 e 2026.
La sua destinazione prioritaria è il finanziamento dell’aumento di tutte le retribuzioni di posizione erogate negli enti, aumento pari a 1.792,44 Euro all’anno, a partire dal 1° gennaio 2024.
Il secondo incremento opzionale per i dirigenti locali a quale disciplina dà attuazione?
Il secondo incremento, quello opzionale dello 0,22% del monte salari dei dirigenti del 2021, attua le scelte contenute nella Legge n. 207/2024.
L’incremento va deliberato dalla giunta con cadenza annuale e può essere destinato esclusivamente al finanziamento dell’indennità di risultato, stante il suo carattere non consolidato.
La decorrenza è fissata dal 1° gennaio del 2025, e quindi, nel 2026 può essere contenuto due volte.
Si deve ricordare che, sulla base delle previsioni dettate dall’articolo 39, comma 3, del CCNL 16 luglio 2024, le amministrazioni possono deliberare, con cadenza annuale, l’incremento del fondo fino allo 0,22% del monte salari 2018.
Entrambi gli aumenti prima ricordati dello 0,22% del monte salari 2018 e di quello del 2021 si possono sommare.
Fonte: Il Sole 24 Ore n. 330 del 01/12/2025 pag. 39
Autore: Arturo Bianco

