Ordinanza contingibile e urgente: l’obiettivo è la proporzionalità tra le prestazioni
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Ordinanza contingibile e urgente: l’obiettivo è la proporzionalità tra le prestazioni

Il Tar Campania, con la sentenza n. 64/2026, ha affermato che l’esecuzione di un servizio disposta da un’ordinanza contingibile e urgente deve essere decisa:

  • a condizioni remunerative;
  • attraverso il bilanciamento delle esigenze pubblicistiche, dovute alla necessità di prosecuzione del servizio, e private dovute all’ottenimento del giusto prezzo.

L’obiettivo è il rispetto del principio di proporzionalità tra le prestazioni.

Nel caso in esame, il sindaco ha ordinato, alla società incaricata dello svolgimento del servizio di igiene urbana, la prosecuzione della gestione alle medesime condizioni contrattuali, salvo aggiornamento Istat:

  • in ragione dell’inoperatività dell’autorità d’ambito;
  • per evitare un grave ed irreparabile pregiudizio alla salute pubblica;
  • per scongiurare l’insorgere di inconvenienti di natura ambientale e igienico-sanitaria.

La società ha richiesto l’annullamento di tale ordinanza sostenendo che la situazione di necessità è stata causata dall’ente che, pur consapevole della scadenza contrattuale, non ha assicurato, per tempo, il regolare affidamento del servizio ad un nuovo operatore.

Inoltre, la proroga è stata imposta a condizioni non remunerative e senza adeguata istruttoria, sulla base del vecchio corrispettivo e in assenza di una preventiva interlocuzione con l’impresa che, pertanto, non ha potuto rinegoziare il corrispettivo.

Nel frattempo, però, è subentrato un nuovo operatore economico nella gestione del servizio.

Ordinanza contingile e urgente: la decisione del Tar Campania

Il Tar Campania, con la sentenza n. 64/2026, quindi, ha dichiarato:

  • l’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse del primo motivo di ricorso, dato che il provvedimento impugnato ha esaurito i propri effetti;
  • fondato il secondo motivo, poiché l’esecuzione del servizio disposta da un’ordinanza contingibile e urgente non può essere imposta a condizioni non remunerative. Il rischio è che sorga un contrasto sia con l’esigenza del giusto compenso, sia con il principio per cui l’esercizio del potere di ordinanza contingibile e urgente deve limitarsi, in linea di massima, a imporre misure tali da comportare il minore sacrificio possibile per il destinatario.

Concludendo, i tre canoni di riferimento sono:

  • la sussistenza dei presupposti d’urgenza richiesti dalla legge e l’interesse del destinatario di ottenere un adeguato canone di servizio;
  • la posizione per cui l’ente, attraverso l’ordinanza, può solo imporre l’erogazione delle prestazioni e non il corrispettivo;
  • il fatto che l’obbligo di proseguire nell’espletamento del servizio deve ricollegarsi ad un’esigenza di giusto compenso. Il profilo economico del rapporto, quindi, non può basarsi esclusivamente sui presupposti di contingibilità e urgenza posti a fondamento dell’ordinanza.

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Fonte: Ntplusentilocaliedilizia del 20/01/2026 “L’ordinanza contingibile e urgente non può imporre al privato condizioni non remunerative”
Autore: Amedeo Di Filippo

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