Contrattazione integrativa
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Contrattazione integrativa, più trasparenza sui fondi

L’articolo 8, comma 1, del CCNL Funzioni Locali 23 febbraio 2026 prevede che il contratto collettivo integrativo abbia una durata triennale e che si riferisca a tutte le materie che l’articolo 7, comma 4, dello stesso Contratto assegna alla competenza della contrattazione integrativa.

Il nuovo contratto – articolo 8, comma 4 – dispone che, al fine di garantire la piena funzionalità dei servizi e la puntuale applicazione degli istituti contrattuali, entro il primo quadrimestre dell’anno di riferimento, compatibilmente con l’avvenuta adozione del bilancio di previsione e del Piao, l’ente debba provvedere alla costituzione del fondo delle risorse decentrate e ad avviare la sessione negoziale dedicata ai criteri di ripartizione delle risorse.

Ai fini dell’avvio di questa sessione negoziale, l’ente è tenuto a fornire una esaustiva informativa circa i dati relativi alla costituzione del fondo di cui all’articolo 79 del CCNL 16 novembre 2022.

Inoltre, l’ente è tenuto a fornire anche i dati a consuntivo relativi all’utilizzo delle risorse del fondo dell’anno precedente.

Qual è la novità rispetto a quanto previsto nel contratto collettivo precedente?

La novità rispetto a quanto previsto nel contratto collettivo precedente (sempre all’articolo 8, comma 4) sta proprio nell’obbligo di informazione “qualificata” imposto all’amministrazione relativamente a questi due aspetti riguardanti il fondo risorse decentrate.

Il primo profilo concerne la necessità di fornire una esaustiva informativa sulle modalità di costituzione del fondo dell’anno di riferimento.

Cioè dell’anno nel quale l’amministrazione individua le risorse destinate al trattamento accessorio, da distribuire secondo i criteri previsti dalla contrattazione integrativa.

Il secondo, invece, riguarda l’obbligo di informare in modo esaustivo la parte sindacale sull’andamento a consuntivo dell’utilizzo delle risorse del fondo risorse decentrate dell’anno precedente.

L’amministrazione, però, deve fornire i dati relativi all’effettivo impiego delle risorse in applicazione delle regole previste nel vecchio contratto integrativo.

Questi obblighi informativi sono propedeutici al corretto avvio delle trattative per la definizione dei contenuti del contratto integrativo e alla loro successiva conclusione.

La corretta conoscenza delle modalità di costituzione del fondo per l’anno in corso e dei dati relativi all’utilizzo del fondo stesso nell’anno precedente, difatti, è essenziale per un consapevole ed efficace svolgimento delle trattative sindacali per la ripartizione delle risorse destinate al trattamento accessorio.

È utile precisare che tale aspetto nell’ambito del contratto collettivo nazionale del 23 febbraio 2026 è stato formalizzato.

Infatti, si pone in capo all’amministrazione un obbligo informativo specifico e puntuale, senza il quale non pare possibile iniziare una corretta contrattazione integrativa.

Infine, l’articolo 8, comma 4, del relativo Ccnl, prevede un obbligo speculare della dirigenza delle funzioni locali.

Per saperne di più su questo e altri argomenti consulta gli articoli che trovi qui

Fonte: Il Sole 24 Ore n. 67 del 09/03/2026 pag. 27
Autore: Luciano Cimbolini

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