Contratti integrativi: l’Aran ha ribadito che il principio del “maggior consenso possibile” deve governare il negoziato.
Il nuovo CCNL delle Funzioni locali 2022/2024 è stato firmato da tutte le sigle sindacali esclusa la Cgil.
Ciò comporta una problematica rilevante sul tema delle relazioni sindacali.
Da una parte si fa strada una lettura che porterebbe ad escludere la Cgil, non solo dal tavolo negoziale, ma anche dalle forme di relazioni sindacali (informativa, confronto eccetera).
Dall’altra parte c’è un’interpretazione secondo cui occorre tener distinta la legittimazione negoziale da quella delle prerogative partecipative, valorizzando i principi di libertà sindacale.
Contratti integrativi e maggior consenso possibile
L’Aran, con il parere n. 36585/2026 ha cercato di far chiarezza sull’ aspetto legato alla validità del contratto integrativo, ossia, la presenza (o meno) della firma di tutti i soggetti titolari alla contrattazione.
Il principio che deve governare il negoziato è quello del “maggior consenso possibile”.
In pratica, i singoli enti, devono tener conto di due aspetti:
il grado di rappresentatività locale delle sigle ammesse alle trattative;
la circostanza che permetta al maggior numero possibile delle stesse la stipula dell’accordo.
Quindi, il fatto che l’accordo venga sottoscritto da una sola Rsu non può di per sé considerarsi come causa di invalidità o validità del contratto.
Pertanto, l’ente ha l’onere di verificare, caso per caso, se la sola firma della Rsu sia idonea a garantire quella pace sociale cui è preordinata la ricerca del maggior consenso possibile
Fonte: Ntplusentilocaliedilizia del 04/03/2026; Contratti integrativi e sindacati non firmatari, le istruzioni dell’Aran per il “maggior consenso”
Autori: Gianluca Bertagna Salvatore Cicala

