Danno erariale attribuito al segretario comunale per responsabilità da omessa previsione dell’esito di un giudizio.
La Corte dei conti della Basilicata, con la sentenza n. 51/2025, ha ampliato la portata dell’art. 49 del Tuel recante “Pareri dei responsabili dei servizi”.
Nello specifico, il giudice contabile ha addebitato al segretario comunale la responsabilità da omessa previsione dell’esito di un giudizio, prima che sul punto si sia pronunciato il giudice naturale.
Inoltre, i giudici contabili hanno attribuito, al parere di regolarità tecnica apposto dal segretario sul provvedimento giuntale di resistenza in giudizio, una valenza prognostica sull’esito della lite.
Da dove deriva il danno erariale addebitato al segretario?
Nello specifico, un Comune era stato condannato, in sede civile, al pagamento dell’Iva dovuta su lavori di metanizzazione e delle spese legali.
Tali lavori erano stati appaltati ad un’impresa.
La giunta del tempo aveva deciso di resistere in giudizio.
Nello specifico, il Tribunale, con sentenza, decide il caso:
- escludendo la temerarietà della lite,
- condannando l’ente al pagamento della somma a titolo di Iva oltre alle spese legali.
Successivamente la vicenda culmina con una transazione tra i contendenti e l’assunzione, da parte dell’ente, di un debito comunque ridotto.
La causa è giunta poi al vaglio della Corte dei conti.
I magistrati contabili, con la sentenza in commento, hanno riqualificata come temeraria la lite promossa dall’ente.
La Corte, pertanto, ravvisa la colpa grave in capo:
- agli amministratori che, al tempo, avevano deliberato di resistere in giudizio,
- al segretario comunale per il parere favorevole di regolarità tecnica.
Il segretario comunale, infatti, avrebbe dovuto segnalare la temerarietà della scelta considerando i precedenti giurisprudenziali sfavorevoli e una clausola contrattuale circa la debenza dell’imposta.
Alla luce delle suddette argomentazioni la sezione ha inflitto, quindi, una sanzione per danno erariale al segretario.
Fonte: Il Sole 24 Ore n. 296 del 27/10/2025 pag. 21
Autore: Oriana Avallone Pasquale Monea

