Incarichi dirigenziali gratis se conferiti a chi si trova già in pensione
La Corte dei conti, sezione regionale di controllo della Lombardia, con la deliberazione del 23 giugno 2025, n. 147, ha precisato che è possibile conferire incarichi dirigenziali a titolo gratuito a coloro che si trovano già in pensione; ciò però non vale se la collocazione in quiescenza giunge successivamente al conferimento.
La Corte, quindi, prova a fare chiarezza sulle modalità di applicazione dell’articolo 5, comma 9, del D.L. n. 95/2012, convertito dalla Legge n. 135/2012: si tratta di una delle previsioni della “manovra Monti” finalizzata al contenimento della spesa pubblica e volta a consentire l’attribuzione di incarichi ai pensionati, appunto, solo se gratuiti.
Incarichi dirigenziali gratis: l’orientamento della Corte dei conti
Nel corso degli anni, tra operatori e giurisprudenza, si è manifestato il dubbio sulla decorrenza dell’obbligo di gratuità, poiché la norma non specifica se esso scatti dal momento che il lavoratore pubblico già incaricato vada in pensione, o se, invece, sia operante quando l’incarico riguardi una persona già pensionata.
Inizialmente, la giurisprudenza della Corte dei conti, attenta alla salvaguardia dei conti pubblici, aveva scelto la prima e più restrittiva opzione interpretativa.
La Sezione Lombardia, però, ritiene di dover favorire la seconda e più estensiva chiave di lettura, secondo la quale, la gratuità dell’incarico conferito al soggetto pensionato vale solo qualora l’incarico sia assegnato ad un soggetto già in quiescenza; simmetricamente, il dovere di incarico gratis non vale se il pensionamento interviene durante l’espletamento dell’incarico che, in tale eventualità, prosegue fino alla sua scadenza contrattuale.
Va ricordato che, ai sensi dell’articolo 19, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001, la durata dell’incarico conferito al dirigente di ruolo può essere anche inferiore al minimo previsto di tre anni, qualora detto termine inferiore coincida con il conseguimento del limite di età per il collocamento a riposo dell’interessato.
Fonte: Italia Oggi n. 150 del 27/06/2025 pag. 34
Autore: Luigi Oliveri