I piccoli comuni, quelli con una popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, sono quelli più numerosi all’interno della galassia degli enti locali.
Tuttavia, in questi enti, operano circa 53.000 dipendenti a tempo indeterminato sui circa 340.000 complessivi; un numero esiguo di personale che rileva una certa ristrettezza di risorse umane, la quale, produce conseguenze inevitabili in merito:
- all’organizzazione del lavoro;
- la distribuzione delle responsabilità;
- la continuità operativa degli uffici.
Per far fronte alla limitatezza delle dotazioni e di personale dotato di specifica qualificazione (che tende a restare nei piccoli comuni solo per un tempo limitato prima di approdare in p.a. più strutturate o prima di scegliere una occupazione nel settore privato), la Legge n. 388/2000, all’art. 53, co. 23, consente di derogare al principio di separazione delle competenze tra organi politici e strutture amministrative, permettendo di assegnare a sindaci ed assessori anche la direzione delle strutture amministrative.
In pratica, come ultima spiaggia, gli incarichi gestionali possono essere assegnati anche ai componenti politici degli organi di governo, dopo aver verificato la possibilità degli altri strumenti di flessibilità organizzativa.
Tuttavia, la complessità, sempre crescente, dei procedimenti tecnici e amministrativi e le connesse responsabilità richiedono competenze specializzate, che non sempre possono essere ricondotte ad un ruolo non tecnico come, appunto, quello degli amministratori.
E quindi, le difficoltà da questo punto di vista tendono a persistere.
Quali soluzioni al problema in questione si è cercato di trovare?
Una soluzione, ad esempio, è arrivata dall’art. 33 del D.L. n. 34/2019 che, con lo sblocco del turn over, permette di assumere in base al principio della sostenibilità della spesa (data dal rapporto tra spesa di personale ed entrate correnti al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità).
Ed ancora, si è cercato di valorizzare il personale anche mediante l’aumento del salario accessorio, avvalendosi dell’art. 14, co. 1-bis, del D.L. n. 25/2025 (ma questa soluzione ha spesso creato qualche difficoltà nella gestione delle risorse e dei conti dell’ente locale).
Il ricorso all’istituto dello scavalco, infine, è sembrata una soluzione a cui ricorrere spesso.
Lo scavalco contrattuale o “condiviso” non comporta una nuova assunzione ed è particolarmente adatto ad acquisire, comunque, da enti di maggiore dimensione, personale qualificato disponibile a lavorare a cavallo tra due enti.
Lo scavalco “di eccedenza” (ex art. 1, co. 557, della Legge n. 311/2004) rappresenta, invece, una vera e propria forma di reclutamento temporaneo – consentita dalla legge in deroga al principio di esclusività del rapporto di lavoro pubblico – mediante la quale un dipendente a tempo pieno di un ente può prestare una seconda attività lavorativa, eccedente le trentasei ore settimanali, a beneficio dell’ente di piccole dimensioni.
Per questa procedura non occorre alcuna convenzione tra enti, essendo necessaria solo l’autorizzazione dell’ente di provenienza al proprio dipendente a svolgere una attività lavorativa ulteriore per un massimo di dodici ore presso un comune più piccolo.
Fonte: Italia Oggi n. 49 del 27/02/2026 pag. 34
Autore: Luigi Oliveri

