il tempo
Personale Enti Locali

Il tempo dei controlli sanitari obbligatori è orario di lavoro

L’articolo 17 del D.L. n. 159/2025, convertito nella Legge n. 198/2025, ha apportato una importante modifica al D.Lgs. n. 81/2008. Nello specifico, è previsto che il tempo dedicato dai lavoratori ai controlli sanitari obbligatori previsti dal decreto legislativo a tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, ad eccezione di quelli compiuti in fase preassuntiva, devono essere computati nell’ambito dell’orario di lavoro.

Nell’articolo 20 del decreto sicurezza vengono indicati gli obblighi del lavoratore e tra questi vi è quello di sottoporsi ai controlli sanitari (comma 2, lettera i)) previsti dal D.Lgs. n. 81/2008 o comunque disposti dal medico competente.

La modifica al testo di legge si inserisce proprio qui, laddove si specifica che il tempo dedicato ai controlli sanitari obbligatori, deve essere computato nell’orario di lavoro, ad eccezione dei controlli compiuti in fase preassuntiva.

L’articolo 41 del D.Lgs. n. 81/2008 individua le ipotesi nelle quali è effettuata la sorveglianza sanitaria dal medico competente.

Al netto della visita in fase preassuntiva, espressamente esclusa dalla novella, la visita medica:

  • periodica per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica;
  • su richiesta del lavoratore qualora sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi professionali o alle sue condizioni di salute;
  • in occasione del cambio della mansione onde verificare l’idoneità alla mansione specifica;
  • alla cessazione del rapporto di lavoro nei casi previsti dalla normativa vigente;
  • la visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi.

Infine, la visita medica, effettuata prima o durante il turno lavorativo, in presenza di ragionevole motivo di ritenere che il lavoratore si trovi sotto l’effetto conseguente all’uso di alcol o di sostanze stupefacenti o psicotrope, sono tutti controlli sanitari ai quali il lavoratore non può sottrarsi e rispetto ai quali il tempo impiegato per gli stessi deve riconoscersi come orario di lavoro.

Per saperne di più su questo e altri argomenti consulta gli articoli che trovi qui

Fonte: Ntplusentilocaliedilizia del 12/01/2026
Autore: Consuelo Ziggiotto

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato.