Per le operazioni effettuate nei confronti delle società quotate al FTSE MIB della Borsa italiana, dal 1° luglio 2025, non si applica più lo split payment.
Nello specifico, l’articolo 10 del D.L. n. 84/2025 (Decreto fiscale) ha previsto la soppressione della lettera d) dell’articolo 17-ter, comma 1-bis, del Dpr n. 633/1972 in materia di operazioni effettuate nei confronti di pubbliche amministrazioni e altri enti e società.
A tal proposito, è bene evidenziare che questa novità, che si applica alle operazioni per le quali è emessa fattura a partire dalla medesima data, costituisce attuazione della decisione di esecuzione 2023/1552 del Consiglio europeo che, pur autorizzando la proroga dello split payment dal 1° luglio 2023 al 30 giugno 2026, ne ha limitato l’applicazione fino al 30 giugno 2025 per le società quotate in Borsa incluse nell’indice FTSE MIB.
Cosa prevede, nello specifico, l’articolo 17-ter, comma 1- bis, del Dpr n. 633/1972?
L’articolo 17-ter, comma 1- bis, del Dpr n. 633/1972 stabilisce che le disposizioni sulla separazione dei pagamenti si applicano anche alle operazioni effettuate nei confronti dei seguenti soggetti:
0a) enti pubblici economici nazionali, regionali e locali, comprese le aziende speciali e le aziende pubbliche di servizi alla persona;
0b) fondazioni partecipate da amministrazioni pubbliche di cui al comma 1 per una percentuale complessiva del fondo di dotazione non inferiore al 70 per cento;
a) società controllate, ai sensi dell’articolo 2359, primo comma, n. 2), del codice civile, direttamente dalla Presidenza del Consiglio dei ministri e dai Ministeri;
b) società controllate direttamente o indirettamente, ai sensi dell’articolo 2359, primo comma, n. 1), del codice civile, da amministrazioni pubbliche di cui al comma 1 o da enti e società di cui alle lettere 0a), 0b), a) e c);
c) società partecipate, per una percentuale complessiva del capitale non inferiore al 70 per cento, da amministrazioni pubbliche di cui al comma 1 o da enti e società di cui alle lettere 0a), 0b), a) e b);
d) società quotate inserite nell’indice FTSE MIB della Borsa italiana identificate agli effetti dell’imposta sul valore aggiunto; con il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze di cui al comma 1 può essere individuato un indice alternativo di riferimento per il mercato azionario.
Infine, è utile sottolineare che dal 1° luglio 2025 tutte le fatture emesse nei confronti delle società quotate al FTSE MIB della Borsa italiana non dovranno più essere assoggettate al meccanismo dello split payment con la conseguenza che l’imposta non sarà più versata dal committente o cessionario.
Fonte: Ntplusentilocaliedilizia del 23/06/2025
Autore: Anna Guiducci