Mansioni superiori
Personale Enti Locali

Mansioni superiori con criteri fissati ex ante

Mansioni superiori con criteri  fissati preventivamente.

La preintesa del CCNL  introduce, indirettamente, la necessità di assegnare dette mansioni  in base a criteri fissati ex ante.

L’art. 5 della preintesa aggiunge, rispetto alle materie elencate nel CCNL 16 novembre 2022, la lettera v) riguardante i “criteri per il conferimento delle mansioni superiori”.

Tale istituto, nel lavoro pubblico, è fortemente derogatorio alla disciplina privatistica.

Vi si può fare ricorso solo per obiettive esigenze di servizio, al manifestarsi delle quali, il datore pubblico può adibire un dipendente a mansioni proprie della qualifica immediatamente superiore solo in determinati casi.

Ed inoltre, è vietata la possibilità dell’automatica “promozione” del dipendente che abbia svolto le mansioni superiori, in quanto l’art. 2013 del Codice Civile non si applica al lavoro pubblico.

Mansioni superiori: cosa prevede l’ipotesi di CCNL?

In precedenza, nessuna disposizione, nè normativa, nè contrattuale, si era fin qui interessata del modo con cui il datore pubblico assegna l’incarico di mansioni superiori.

Queste mansioni, infatti, sono state sempre assegnate dal dirigente, ai sensi dell’articolo 5, comma 2, del D.Lgs. n.165/2001.

Tali compiti sono esplicati “con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro”, e quindi, con piena discrezionalità e potere di determinare in posizione di supremazia gerarchica le attività dei dipendenti assegnati.

Il prossimo CCNL stabilisce pertanto che occorre confrontarsi con i sindacati sui “criteri” alla base dell’assegnazione delle suddette mansioni.

Evidentemente si immagina che anche questo istituto dovrà conformarsi ai complessi iter selettivi che già limitano profondamente il potere datoriale pubblico, complicandone non poco la gestione.

Per saperne di più su questo e altri argomenti consulta gli articoli che trovi qui

Fonte: Italia Oggi n. 287 del 05/12/2025 pag. 27
Autore: Luigi Oliveri

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