In attesa della stipula definitiva del contratto, gli interventi più significativi in tema di progressioni economiche orizzontali riguardano decorrenza e graduatorie.
Più specificatamente, l’ipotesi di CCNL Funzioni Locali 2022/2024 prevede il superamento dello storico blocco della decorrenza rigida delle peo, a partire dal 1° gennaio dell’anno di loro attribuzione.
Resta fermo che essa non può retroagire oltre l’inizio dell’anno, ma si dispone che le parti, in sede di contrattazione decentrata, possano individuare una data diversa nel corso dell’anno.
Questo potrebbe consentire, ad esempio, di attribuire, in un certo anno, un numero maggiore di progressioni.
Il prossimo contratto rivede inoltre i requisiti di partecipazione alle procedure selettive.
In particolare, esse sono il presupposto per l’assegnazione al personale delle progressioni economiche orizzontali.
Nel caso in cui, in sede di contrattazione integrativa, si stabilisca che il dipendente debba attendere solo due anni (anziché tre o quattro) tra una progressione e l’altra, è possibile ridurre a due anche il numero di valutazioni che servono per determinare il punteggio medio di accesso alla graduatoria.
Cosa cambia in merito all’ampliamento della partecipazione?
Sul fronte dell’ampliamento della partecipazione, si segnala anche il potenziamento del bonus, aumentato fino al 5% (in precedenza, era il 3%).
Esso, infatti, può essere aggiunto al punteggio di coloro che non ottengono una progressione orizzontale da almeno 6 anni (e non più da oltre 6 anni).
Si tratta di un punteggio aggiuntivo che potrebbe anche essere graduato proporzionalmente alla durata del periodo di fermo.
Non cambia il valore economico annuo di ciascuno scatto all’interno delle varie aree di inquadramento.
Però, viene chiarito che, nel caso di spettanza contestuale di più di una delle maggiorazioni previste per particolari profili professionali, prevale quella di importo maggiore.
Per quanto riguarda il tema delle graduatorie, l’ipotesi consente alla contrattazione integrativa di risolvere due questioni molto importanti:
- da un lato si prevede la possibilità, ove si registrino potenziali conflitti di interesse, di disporre graduatorie distinte per i Funzionari senza Elevate Qualificazioni e per quelli titolari di EQ;
- dall’altro lato si stabilisce che, negli enti senza dirigenza, si formi una graduatoria unica per tutte le aree di inquadramento, applicando dunque all’unisono anche la limitata quota di non oltre il 50% degli aventi diritto che può accedere al beneficio.
Nell’accordo si esplicita inoltre che l’eventuale personale comandato o distaccato presso altra p.a. può partecipare alle selezioni presso l’ente di appartenenza e che sarà quest’ultimo a dover acquisire dall’ente utilizzatore tutti gli elementi utili.
Fonte: Il Sole 24 Ore n. 344 del 15/12/2025 pag. 29
Autori: G. Bert. D.d’Al

