Gli enti locali devono aggiornare la programmazione del fabbisogno di personale dopo l’approvazione del consuntivo 2023.
Si tratta di un obbligo che non è posto direttamente dall’articolo 33 del D.L. n. 34/2019, ma che è una conseguenza obbligata per la determinazione delle capacità assunzionali.
La programmazione del fabbisogno del personale va inserita nel Piao.
Ed inoltre, per la parte relativa alla quantificazione delle somme per le nuove assunzioni, la programmazione va allegata al Dup.
Entrambi i documenti sono stati adottati prima dell’approvazione del consuntivo 2023.
Di conseguenza, le capacità assunzionali degli enti sono calcolate:
– per la spesa del personale, sulla base del consuntivo 2022;
– per le entrate correnti, sulla base della media dei consuntivi 2020-2022;
– ed infine, per il Fcde, in base al preventivo assestato del 2022.
Cosa cambia con l’approvazione del consuntivo 2023?
Tuttavia questi dati vengono però superati con l’approvazione del consuntivo 2023: pertanto, la spesa del personale va ricalcolata sulla base dei dati del consuntivo 2023, le entrate correnti sulla media dei consuntivi 2021-2023 e il Fcde sul bilancio assestato del 2023.
Alla luce delle cifre contenute nel conto consuntivo 2023, le p.a. locali, quindi, una volta rideterminate le proprie capacità assunzionali, devono tener conto delle novità che si producono in modo certo sia nelle entrate correnti, sia nella spesa del personale.
A tal proposito, per quanto riguarda quest’ultima, va segnalato che, in merito agli spazi assunzionali, a partire dal 2024, incide il peso economico dei rinnovi contrattuali che ammontano a 983,16 milioni di Euro, pari al 5,78% della massa salariale.
Di conseguenza, questo dato potrebbe comportare una riduzione del numero delle assunzioni.
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Fonte: Il Sole 24 Ore n. 145 del 27/05/2024 pag. 27
Autore: Arturo Bianco