Rendiconto 2024
Contabilità Enti Locali

Rendiconto 2024 in ritardo: sanzioni e premi per le amministrazioni

Rendiconto 2024: il prossimo 30 aprile scade il termine per la sua approvazione da parte degli enti locali.

Pertanto, fari accesi sulla chiusura delle operazioni di riaccertamento ordinario dei residui propedeutiche a tale operazione.

Il rispetto della scadenza  da parte del consiglio comunale consente agli enti di non incorrere nelle sanzioni previste in materia di:

– personale (blocco delle assunzioni);

– mancato invio dei relativi dati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche;

– potenziamento delle risorse strumentali degli uffici comunali e trattamento accessorio del personale dipendente.

Tra le principali novità di quest’anno –  introdotte dal diciassettesimo decreto correttivo (il D.M. 10 ottobre 2024) – in tema di investimenti, rientra la conservazione del fondo pluriennale vincolato per le opere di importo superiore a 150.000 Euro,.

Si tratta di quelle opere finanziate con entrate accertate e inserite nel programma triennale dei lavori pubblici.

Invece, per la conservazione dell’Fpv delle opere di importo inferiore ai 150.000 Euro,  occorrerà verificare l’esistenza dell’obbligazione giuridica entro il 31 dicembre 2024, e quindi, l’aggiudicazione dei lavori e la stipula del contratto.

Rendiconto 2024: gli effetti per gli enti locali

Gli enti che rispettano la scadenza di legge del 30 aprile per l’approvazione del rendiconto  non incorreranno nelle sanzioni previste in materia di personale.

Infatti, l’art. 9, co. 1-quinquies, del D.L. n. 113/2016, prevede il blocco delle assunzioni con qualsivoglia tipologia contrattuale, compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione e le stabilizzazioni in atto, in caso di inadempienza.

Inoltre, sino all’approvazione del rendiconto, si applica la sanzione del mancato invio, entro 30 giorni dal termine previsto per l’approvazione, dei relativi dati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche.

Comunque, restano possibili le assunzioni di personale a tempo determinato necessarie a garantire l’attuazione del PNRR, l’esercizio delle funzioni di protezione civile, di polizia locale, di istruzione pubblica.

In aggiunta, l’art. 1, co. 1091, della Legge n. 145/2018 consente, ai comuni rispettosi dei termini, di destinare al potenziamento delle risorse strumentali degli uffici comunali e al trattamento accessorio del personale dipendente (anche di qualifica dirigenziale) il maggior gettito accertato e riscosso degli accertamenti dell’Imu e della Tari.

Ossia, gli accertamenti registrati nell’esercizio fiscale precedente a quello di riferimento e risultanti dal conto consuntivo approvato, erogabile nella misura massima del 5 per cento, in deroga al limite di cui all’art. 23, co. 2, del D.Lgs. n. 75/2017.

Per saperne di più su questo e altri argomenti consulta gli articoli che trovi qui

Fonte: Ntplusentilocaliedilizia del 14/03/2025
Autore: Anna Guiducci

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato.