Salario accessorio
Personale Enti Locali

Salario accessorio, deroga e aumenti solo per i virtuosi

Salario accessorio: solo gli enti che rientrano nella fascia di quelli c.d. “virtuosi”  potranno permettersi il surplus di finanziamento.

La riformulazione governativa degli emendamenti al D.L. n. 25/2025 punta a incrementare il fondo della contrattazione decentrata, con oneri a carico dei bilanci degli enti locali.

L’incremento riguarda regioni, province, città metropolitane e comuni, ma non sarà uguale per tutti gli enti e dipenderà da una serie di fattori.

In primo luogo, infatti, occorre applicare le previsioni dell’articolo 33, commi 1,1-bis e 2, del D.L. n. 34/2019.

Ciò significa che:

– da una parte, si dovrà assicurare il rispetto pluriennale dell’equilibrio di bilancio asseverato dall’organo di revisione;

– dall’altra parte, si dovrà applicare l’aumento fino ad una spesa complessiva, per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell’amministrazione, non superiore ai valori soglia fissati dai decreti attuativi  del suddetto articolo 33.

Salario accessorio: quali enti possono aumentare la spesa?

Di conseguenza, solo gli enti che rientrino nella fascia di quelli c.d. “virtuosi” – cioè quelli in cui il rapporto tra spesa di personale e media triennale delle entrate correnti, al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità, risulta positivo – potranno permettersi il surplus di finanziamento del salario accessorio..

L’emendamento, quindi, nonostante le buone intenzioni, non riesce a garantire l’armonizzazione del trattamento economico accessorio dei dipendenti del comparto Funzioni Locali con quelli degli altri comparti.

L’omogeneizzazione dei trattamenti accessori non si materializza per due ragioni evidenti:

– in primo luogo, gli incrementi sono consentiti solo agli enti “virtuosi” ed entro tetti di spesa ben precisi, e quindi, non riguardano tutti i dipendenti del comparto, né sono attribuibili in egual misura;

– in secondo luogo, si tratta di una norma “in deroga” e, in qualche misura “precaria”, perché l’emendamento si qualifica come deroga all’articolo 23, comma 2, del D.Lgs. n. 75/2017, la norma che da anni inchioda il trattamento accessorio al valore del 2016, sia pure aggiornato al 31 dicembre 2018, per effetto del già citato articolo 33 .

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Fonte: Italia Oggi n. 92 del 18/04/2025 pag. 34
Autore: Luigi Oliveri

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