Gli enti devono accantonare integralmente i debiti garantiti con fideiussione per evitare passività potenziali e garantire l’equilibrio del bilancio.
A chiarirlo è la Corte dei conti, sezione regionale di controllo della Lombardia, con la deliberazione n. 139/2025.
Nel caso in esame, un comune, a fronte di una garanzia concessa ad una società, ha computato i relativi interessi nel limite di indebitamento senza operare alcun accantonamento prudenziale.
La pronuncia in commento critica tale gestione contabile.
La Corte interviene chiarendo la corretta interpretazione del combinato disposto degli articoli 204, comma 1 e 207, comma 4, del Tuel, secondo cui:
- gli interessi annuali relativi alle operazioni di indebitamento garantite con fideiussione concorrono alla formazione del limite annuo di indebitamento;
- le garanzie prestate per le quali l’ente ha accantonato l’intero importo del debito garantito non concorrono al limite di indebitamento.
In caso di rilascio di una fideiussione come deve procedere l’ente locale?
Dalle suddette norme è possibile evincere, secondo il Collegio, alcune indicazioni.
Nell’ipotesi in cui l’ente locale, a fronte del debito garantito con fideiussione, disponga a fini prudenziali un accantonamento integrale, è consentito non considerare gli interessi annuali dovuti sul debito garantito ai fini del rispetto dei limiti all’indebitamento dell’ente medesimo.
In tale ipotesi, il debito garantito non è quindi equiparato al debito contratto dall’ente locale.
Al contrario, la considerazione degli interessi del debito garantito ai fini del rispetto dei limiti all’indebitamento consente di escludere la necessità di accantonamenti a fronte della passività potenziale assunta.
D’altro canto, è possibile sostenere che:
- un conto è limitare la capacità di indebitamento dell’ente;
- altro è assicurare che nel bilancio del comune siano prudenzialmente accantonate le risorse necessarie ad affrontare il rischio di una potenziale passività, totalmente priva di copertura finanziaria.
Nel primo caso, la passività è certa e certi devono essere gli stanziamenti a copertura del debito ex art. 203 Tuel.
L’orizzonte, pertanto, è principalmente quello del bilancio annuale e del suo equilibrio di parte corrente.
Nel secondo caso, invece, la passività è solo potenziale ma in grado di esporre l’ente al rischio, anche futuro, di dovere pagare l’intero ammontare del debito.
L’orizzonte temporale, pertanto, non è necessariamente quello annuale.
Secondo la Corte, non si può pensare che il rischio dell’insolvenza del debitore garantito sia, per legge, ragionevolmente scongiurato dal mero computo, nel limite di indebitamento annuo, degli interessi annuali connessi ad un debito garantito avente un piano di ammortamento pluriennale.
Fonte: Italia Oggi n. 156 del 04/07/2025 “Fideiussioni, riflessi sui bilanci”
Autore: Matteo Barbero