Il lavoratore iscritto all’università telematica può fruire dei permessi studio se prova alla propria amministrazione di aver seguito le lezioni trasmesse esclusivamente in orari e giorni che coincidono con quelli in cui svolge la propria attività lavorativa.
E’ quanto ha deciso la Corte di cassazione, sez. Lavoro, nell’ordinanza 11 settembre 2025, n. 25038. I protagonisti sono i dipendenti di un’amministrazione centrale e l’ordinanza conferma quanto già espresso sulla questione dall’Aran nel parere 31 marzo 2023, n. CFL212.
Nel caso di specie, un datore di lavoro pubblico ha chiesto ai propri dipendenti di attestare, con una certificazione dell’università telematica frequentata, che le lezioni possono essere seguite solo in specifici giorni e orari. Questo per poter fruire dei permessi per il diritto allo studio.
Secondo gli interessati la richiesta non trova riscontro nella disciplina contrattuale collettiva. Essi hanno ipotizzato che le lezioni tenute online possano essere seguite in qualsiasi momento nel tempo lasciato libero dal servizio. La conseguenza è un gravoso cumulo dell’orario di lavoro con la frequenza universitaria. E questo ostacola l’effettiva attuazione del diritto allo studio, a condizioni analoghe, rispetto a quelle garantite dalla contrattazione collettiva agli dipendenti studenti dei corsi in presenza.
Permessi studio: cosa dice la Cassazione
la Corte di cassazione ha dato ragione al datore di lavoro pubblico. Nel caso di università telematiche, per le lezioni erogate in modalità asincrona, il lavoratore ha diritto a fruire dei permessi solo se da prova all’amministrazione di aver seguito effettivamente le lezioni in via telematica in orari e giorni coincidenti con quelli in cui è tenuto a svolgere la propria attività lavorativa. Nel caso dei corsi delle università telematiche, infatti, il lavoratore non è tenuto a seguire le lezioni in orari prestabiliti, e ciò induce a ritenere che egli possa farlo anche al di fuori dell’orario di lavoro. Di conseguenza viene meno di ogni necessità di fruizione dei permessi. In questo caso, Infatti, il lavoratore non è obbligato a partecipare necessariamente alle lezioni in orari rigidi, come avviene nella università ordinaria. Egli può quindi scegliere orari di collegamento compatibili con l’orario di lavoro nell’ente.
Fonte: Ntplusentilocaliedilizia del 17/09/2025 “Permessi per diritto allo studio nelle università online ma solo per lezioni in orario di lavoro”
Autore: Consuelo Ziggiotto Salvatore Cicala