danno erariale
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Danno erariale a cascata nella P.a.

La riforma della Corte dei Conti, approvata dalla Camera e attualmente all’esame della Commissione Affari Costituzionali del Senato, apporta novità anche in materia di danno erariale.

In particolare, il testo del provvedimento prevede che:

  • la quota di risarcimento a carico del dipendente pubblico può arrivare al massimo al 30% del danno erariale definitivamente accertato;
  • le amministrazioni devono agire in sede civile per recuperare il restante 70% del danno erariale.

In caso di inerzia nell’avvio dell’azione civile, scatterà, inoltre, una nuova e autonoma ipotesi di responsabilità amministrativa a carico dei funzionari pubblici.

Tale nuova ipotesi di responsabilità avrà addirittura un effetto moltiplicatore.

Quale organo ha ritenuto opportuno porre l’accento sulle novità in materia di danno erariale?

Le esposte considerazioni sono contenute nella deliberazione n. 286/2025 della sezione regionale di controllo della Lombardia della Corte dei Conti.

In sostanza, i giudici contabili lombardi, chiamati a pronunciarsi sulla possibilità di agire per il recupero del danno erariale cagionato da un dipendente comunale beneficiario di un riconoscimento economico non spettante, hanno colto l’occasione per guardare oltre l’attuale normativa.

La Corte, in particolare, ha osservato che attualmente è in vigore il principio del cosiddetto “doppio binario”.

In base a tale principio, la giurisdizione della Corte dei conti e quella del giudice ordinario sono in un rapporto di alternatività.

Di conseguenza, se la condanna del responsabile nel giudizio contabile è inferiore al danno effettivo, la parte restante rimane in carico alla collettività.

Con la riforma in arrivo, le azioni delle due giurisdizioni, civile e contabile, saranno invece regolate secondo una relazione di complementarità.

Per la nuova legge, infatti, anche se l’intero danno è quantificato, accertato ed ascritto con sentenza definitiva al responsabile, la condanna della Corte dei conti nei confronti di quest’ultimo non potrà superare il limite massimo del 30% (o del doppio della retribuzione lorda annua del dipendente).

L’amministrazione danneggiata dovrà, pertanto, agire in sede civile per recuperare il restante 70% contro lo stesso soggetto già giudicato.

Quest’ultimo non potrà giovarsi dei meccanismi di mitigazione della condanna previsti per la responsabilità amministrativa.

Si tratta di un obbligo e non di una facoltà.

Infatti, come già detto, l’eventuale inerzia dell’amministrazione nella promozione dell’azione civile genererà, con effetto amplificatore, una nuova e autonoma ipotesi di responsabilità amministrativa a carico dei suoi funzionari.

Per saperne di più su questo e altri argomenti consulta gli articoli che trovi qui

Fonte: Italia Oggi n. 225 del 24/09/2025 pag. 36 “P.a., danno erariale a cascata”
Autore: Francesco Cerisano

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