Nel passaggio alla contabilità economico-patrimoniale della riforma Accrual, il fondo crediti dubbia esigibilità (Fcde) sembra perdere la caratteristica di strumento di prudenza e garanzia al punto da poter essere pressocché ignorato dalle nuove regole contabili.
Infatti, nei 18 standard contabili Itas della riforma Accrual non si trova alcun riferimento di rilievo al fondo svalutazione crediti.
Il quale, invece, è oggetto di specifica previsione nell’allegato 4/3 al D.Lgs. n. 118/2011 (che disciplina l’attuale contabilità economico-patrimoniale).
Il punto 4.20 del principio contabile vigente si occupa dell’allineamento puntuale con il fondo crediti di dubbia esigibilità della contabilità finanziaria.
L’importante funzione di sterilizzazione della capacità di spesa dovrebbe limitarsi a rappresentare solo un meccanismo di rettifica del valore contabile di esposizione dei crediti con un piano dei conti multidimensionale che, allo stato attuale, neanche prevede la voce fondo svalutazione crediti.
Tale situazione potrebbe far emergere, ad esempio, il rischio di disallineamento tra contabilità finanziaria e patrimoniale con una sovrastima dell’attivo patrimoniale.
Allo stato attuale, però, sembrerebbe che l’Accrual non sia interessata alle dinamiche che governano la contabilità degli enti locali.
L’introduzione della riforma Accrual presenta ulteriori perplessità?
Un altro aspetto che non convince è il fatto che per supportare le amministrazioni negli adempimenti previsti dalla fase pilota della riforma (per il solo esercizio 2025), ci si affidi ancora a un “Modello di raccordo generale” fra il piano dei conti in uso e il piano dei conti unico, ai fini della predisposizione degli schemi di stato patrimoniale e di conto economico conformi alle previsioni dello standard contabile Itas 1.
Quindi, a questo riguardo dovrebbero essere accolte positivamente le disposizioni introdotte dall’art. 3 c. 1 del Dm 6 agosto 2025.
Invece, il decreto, dopo aver puntualizzato la necessità che i sistemi informativi garantiscano l’autonomia tra scritture in contabilità economico-patrimoniale e scritture in contabilità finanziaria evitando la duplicazione delle informazioni ma assicurando il rispetto del principio dell’unicità dell’imputazione, non chiarisce come debba essere realizzato tutto questo operativamente.
Inoltre, il decreto precisa che i collegamenti fra registrazioni in contabilità economico-patrimoniale e in contabilità finanziaria dovranno essere definiti sulla base di una minuziosa ricognizione dei processi e degli eventi contabili.
Il tutto secondo le modalità individuate dai rispettivi ordinamenti contabili.
Quindi, come previsto dal comma 1 dell’articolo 5 sarà compito degli enti (Responsabili/Dirigenti dei servizi finanziari) procedere a una puntuale analisi dei propri processi organizzativi.
Ciò comporterà un aumento di lavoro notevole per gli uffici finanziari e sarà necessario chiedere supporto ai fornitori di software, sostenendo ulteriori oneri interamente a carico dei rispettivi bilanci.
Infine, il top-down approach del Governo sulla nuova contabilità accrual sembra non compatibile con i dispositivi normativi del Tuel e del D.Lgs. n. 165/2001.
Pertanto, appare indispensabile un maggiore coordinamento delle norme di funzionamento che regolano la gestione dell’ente locale.
Fonte: Ntplusentilocaliedilizia del 15/10/2025
Autori: Alessandro Basile Gaetano Oliva