silenzio assenso
Affari Generali

Silenzio assenso della Pa, basta il decorso del termine

Nel caso di specie, un privato, proprietario di un appezzamento di terreno, aveva chiesto al Comune il permesso di costruire per realizzare un parco tematico.

Una volta decorsi i termini per la formazione del silenzio assenso, il privato si era munito di tutte le autorizzazioni e nulla osta necessari per l’inizio dei lavori.

Il Comune, però, gli ha comunicato l’avvio del procedimento di annullamento d’ufficio “degli effetti della comunicazione di inizio lavori resa ex art. 2 L.R. n. 17/94“.

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, con la sentenza n. 853/2025, ha dato ragione al privato facendo valere il principio del silenzio assenso della Pa (articolo 20 della legge n. 241/1990) sulle istanze dei privati.

Nello specifico, il Consiglio ha precisato che esso si forma anche in assenza dei requisiti prescritti per il rilascio del titolo autorizzativo richiesto.

E dunque anche se l’attività oggetto del provvedimento richiesto non è conforme al modello legale.

A tal proposito, è bene evidenziare che tale principio vale anche nel campo dell’edilizia e in genere delle attività produttive in cui è forte l’interesse dell’impresa a una rapida definizione del procedimento amministrativo avviato per consolidare i propri interessi economici.

Nella sentenza si legge inoltre che la Pa può al massimo intervenire soltanto in autotutela sul silenzio formatosi e comunque in presenza delle condizioni fissate dall’articolo 21-nonies della legge n. 241/1990, a cominciare dal limite temporale massimo di dodici mesi e previo avvio del procedimento.

Quali sono gli indici normativi sui quali si fonda il nuovo orientamento?

Il nuovo orientamento si fonda su una serie di indici normativi e cioè:

  • l’espressa previsione di cui all’articolo 21-nonies, comma 1, della legge n. 241/1990 dell’annullabilità d’ufficio anche nel caso in cui il “provvedimento si sia formato ai sensi dell’art. 20“, che presuppone evidentemente che la violazione di legge non incide sul perfezionamento della fattispecie, bensì rileva in termini di illegittimità dell’atto;
  • l’articolo 2, comma 8-bis il quale conferma che, decorso il termine, all’Amministrazione residua soltanto il potere di autotutela;
  • l’articolo 20, comma 2-bis stabilisce, al fine di ovviare alle perduranti incertezze circa il regime di formazione del silenzio-assenso, che il privato ha diritto a un’attestazione che deve dare unicamente conto dell’inutile decorso dei termini del procedimento e non anche della sussistenza dei requisiti di validità della richiesta di rilascio del provvedimento;
  • l’abrogazione dell’articolo 21, comma 2, della legge n. 241/1990 che assoggettava a sanzione coloro che avessero dato corso all’attività secondo il modulo del silenzio assenso, “in mancanza dei requisiti richiesti o, comunque, in contrasto con la normativa vigente“.

Infine, secondo il Collegio l’impostazione di trasformare i requisiti di validità della fattispecie silente in altrettanti elementi costitutivi necessari al suo perfezionamento andrebbe a vanificare le finalità di semplificazione dell’istituto del silenzio assenso di cui all’articolo 20 della legge n. 241/1990 poiché nessun utile ricaverebbe il privato richiedente se l’amministrazione potesse, senza oneri e in qualsiasi tempo, disconoscere gli effetti della domanda.

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Fonte: Ntplusentilocaliedilizia del 17/11/2025
Autore: Pippo Sciscioli

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