Fondo rischi contenzioso
Contabilità Enti Locali

Fondo rischi contenzioso sempre frutto di istruttoria completa

La Corte dei conti, sez. di controllo Puglia, con la deliberazione n. 158/2025, ha chiarito che la quantificazione degli accantonamenti nel fondo rischi contenzioso deve essere frutto di un’istruttoria completa e non di valutazioni generiche o di apprezzamenti prudenziali.

Inoltre, la Corte ha sottolineato che l’ente deve procedere a una ricognizione analitica del contenzioso pendente, indicandone:

  • il valore,
  • lo stato del giudizio,
  • le precedenti decisioni e la prevedibile evoluzione, sulla base di una stima delle probabilità di soccombenza formulata dai difensori.

Altrimenti, in assenza di tale attività ricostruttiva ogni accantonamento rischia di essere un dato arbitrario, inidoneo a rappresentare l’effettiva esposizione e a scapito, anche, dell’attendibilità del bilancio.

Pertanto, si configura un vero e proprio dovere di “due diligence” annuale, da svolgersi secondo i presupposti dettati dal principio contabile applicato della contabilità finanziaria (allegato 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011) che qualifica le obbligazioni da contenzioso come passività condizionate.

Di conseguenza, l’ente non può assumere impegni fino a quando l’obbligazione non diventa esigibile, ma è tenuto a stanziare risorse e a vincolarle nel risultato di amministrazione per neutralizzare gli effetti di un’eventuale soccombenza.

Il vincolo opera, quindi, ai fini della prudenza e della veridicità e per le liti di rilevante entità può essere costruito in più esercizi tramite quote annuali motivate.

Cosa deve fare ogni anno l’ente?

Ogni anno l’ente deve:

  • aggiornare la ricognizione,
  • includere il nuovo contenzioso,
  • adeguare le percentuali di rischio delle cause pregresse.

La giurisprudenza contabile tripartisce il rischio e distingue tra passività “probabili”, “possibili” ed “evento remoto”, ai quali attribuisce un differente livello di accantonamento; nello specifico:

  • le passività probabili, con rischio superiore al 50%, comportano un accantonamento almeno pari alla percentuale stimata;
  • le passività possibili, con rischio compreso tra il 10% e il 50%, comportano un accantonamento proporzionale;
  • infine, gli eventi remoti, con rischio inferiore al 10%, non richiedono accantonamenti.

In tale contesto, la Corte ribadisce che la logica del fondo rischi contenzioso resta ancorata alla competenza finanziaria potenziata: l’obbligazione nasce contabilmente solo quando diventa esigibile, mentre fino a quel momento opera un vincolo sulle risorse accantonate.

A tal proposito, è bene precisare che tale meccanismo si differenzia dalla logica dell’Accrual accounting.

Infatti, la passività probabile si configura come obbligazione presente e produce l’immediata rilevazione di un debito e di un costo nel conto economico.

Invece, la passività possibile è oggetto di sola informativa.

In conclusione, per gli enti locali, la qualità dell’istruttoria sul contenzioso e la corretta classificazione dei rischi non sono adempimenti formali, ma condizioni imprescindibili per assicurare la veridicità dei documenti contabili e la stabilità degli equilibri di bilancio.

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Fonte: Ntplusentilocaliedilizia del 26/11/2025
Autore: Enzo Cuzzola

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