Il pagamento delle polizze assicurative obbligatorie per la responsabilità da colpa grave è a carico dei dipendenti pubblici.
La Legge n. 1/2026 si limita a disporre l’obbligo, per i dipendenti pubblici, di attivare la polizza assicurativa per la responsabilità da colpa grave.
Il medesimo provvedimento non contiene, tuttavia, alcun riferimento alla possibilità che sia il datore pubblico a farsi carico dei costi della stessa.
Pertanto, il pagamento delle polizze assicurative obbligatorie ricade su quei dipendenti pubblici che amministrano risorse pubbliche e soggetti all’azione della giurisdizione contabile.
Per inciso, salvo un futuro esplicito intervento di diversa natura da parte del legislatore, non sembra possibile sostenere il contrario.
La responsabilità erariale ha una funzione in parte risarcitoria ed in parte afflittiva per i danni che il lavoratore pubblico abbia arrecato, in particolare, nei confronti delle finanze dell’ente dal quale dipende e, in generale, all’erario.
Essa è di certo incompatibile con ogni normale rapporto economico-giuridico secondo cui il danneggiato si accolla il costo dell’assicurazione a cui è tenuto il potenziale danneggiante.
Esiste nel nostro ordinamento una norma che vieta alle amministrazioni di accollarsi il costo delle polizze assicurative?
Si.
Si tratta dell’articolo l’articolo 3, comma 59, delle Legge n. 244/2007.
Tale norma, mai abolita, nemmeno tacitamente, vieta alle amministrazioni di addossarsi le spese per le polizze relative alle responsabilità erariali.
Infatti, in base a tale disposizione, è nullo il contratto di assicurazione con il quale un ente pubblico assicuri i propri amministratori per i rischi derivanti dall’espletamento dei compiti istituzionali connessi con la carica e riguardanti la responsabilità per danni cagionati allo Stato o ad enti pubblici e la responsabilità contabile.
Anche se la norma è esplicitamente riferita alle assicurazioni in favore di “amministratori pubblici”, non deve essere intesa come limitata agli “amministratori” di natura elettiva o comunque politica.
Il divieto deve essere esteso anche ai dipendenti pubblici, il cui incarico gestionale implichi l’esposizione al rischio di procedimenti giurisdizionali da parte della Corte dei conti.
Questa tesi è sostenuta dalla Funzione Pubblica (parere UPPA 23/2008) e dalla Corte dei conti.
Per la magistratura contabile, per i soggetti che svolgono le funzioni di progettista e di verifica dei progetti, nell’ambito della disciplina degli appalti pubblici, opera, tuttavia, una deroga.
È quanto sostenuto, difatti, nel parere 19/2025 dalla Sezione Autonomie.
Secondo le Autonomie, considerando che l’obbligo di copertura assicurativa dei dipendenti, previsto dal Codice dei contratti pubblici, costituisce norma speciale sopravvenuta rispetto all’art. 3, comma 59, della legge n. 244/2007, tale divieto non si applica alla copertura dei danni derivanti dall’esercizio dell’attività professionale del progettista e del verificatore dipendenti pubblici.
Fonte: Italia Oggi n. 13 del 16/01/2026 pag. 35 “Polizze, pagano i dipendenti”
Autore: Luigi Oliveri

