Gli enti locali, per inserire aumenti e arretrati previsti dal nuovo contratto collettivo nelle buste paga, devono procedere con una variazione al bilancio.
Per la sottoscrizione definitiva del Ccnl Funzioni Locali manca ormai solo il passaggio alla Corte dei Conti.
Con l’arrivo del nuovo contratto collettivo bisogna programmare la variazione da apportare al bilancio 2022/2024.
Gli enti, ogni anno, sono costretti ad accantonare le risorse necessarie a coprire gli oneri per aumenti e arretrati.
Gli stanziamenti, effettuati alla missione 20, programma 3 della parte spesa del bilancio, non consentono di impegnare né di pagare la spesa.
Tali importi, pertanto, confluiscono a fine anno nel risultato di amministrazione tra le quote accantonate, da specificare alla riga Altri accantonamenti dell’allegato a/1 al rendiconto.
L’avanzo di amministrazione 2021 può essere applicato alla prima annualità del bilancio di previsione 2022/2024 con deliberazione di consiglio dell’ente locale.
Entro quando deve essere effettuata la variazione al bilancio per coprire aumenti e arretrati?
Secondo previsto dall’articolo 175, terzo comma, lettera c) del D.Lgs. n. 267/2000, la variazione può essere effettuata fino al 31 dicembre.
Conseguentemente non vale il limite temporale del 30 novembre.
Sulla variazione deve essere acquisito il parere dell’organo di revisione.
Per ragioni di urgenza, potrà essere adottata, tuttavia, una variazione mediante deliberazione di giunta con i poteri del consiglio.
Tale decisione dovrà comunque essere ratificata dal consiglio entro 60 giorni e in ogni caso entro il 31 dicembre.
Nella parte spesa occorre iscrivere l’importo da erogare per aumenti e arretrati nel rispetto della classificazione per:
- missione;
- programmi;
- piano dei conti.
Per saperne di più su questo e altri argomenti consulta gli articoli che trovi qui
Fonte: Il Sole 24 Ore n. 293 del 24/10/2022 pag. 31 “Contratto, aumenti e arretrati in busta con la variazione al bilancio 2022”
Autori: Anna Guiducci Patrizia Ruffini