Il fatto ha riguardato la disciplina di fonte interna della gestione economale di un Comune, riportata nel “Disciplinare delle procedure per la gestione dei fondi economali“.
Quest’ultimo prevede la ripartizione del conto in tre distinti fondi, tra cui un “Fondo sinistri sotto franchigia” per un importo di 150.000,00 €, utilizzato per far fronte alle richieste di risarcimento dei danni per sinistri d’importo inferiore a 25.000 euro, con pagamento “per cassa” se di valore entro i 10.000.
Le ragioni delle scelte per l’ente sono rinvenibili:
1. nella compressione dei costi da sostenere, grazie alla riduzione dei contenziosi e delle correlate spese legali e a risarcimenti più contenuti ma prontamente riconosciuti;
2. nel conseguente miglioramento dell’immagine dell’amministrazione, a fronte del celere riscontro a legittime pretese avanzate dai cittadini;
3. nello snellimento dell’attività amministrativa, data la riduzione significativa degli incombenti posti in capo alla Ragioneria.
Il Magistrato istruttore, però, non ha condiviso questa posizione ed ha rimesso alla Corte dei conti della Toscana l’esame e le valutazioni concernenti i conti giudiziali.
Inoltre, ha ritenuto che la soglia di 10.000 euro non può in alcun modo essere considerata “minuta” nel senso delineato dalla normativa.
Infatti, per il magistrato, essa contrasta apertamente con la ratio limitativa dell’istituto economale.
Cosa ha affermato la Corte dei conti della Toscana in merito alla gestione della cassa economale da parte del comune?
La Corte dei conti della Toscana, con la sentenza n. 120/2025, ha ritenuto che i rilievi mossi dal Magistrato istruttore alla gestione economale del Comune e concernenti, in particolare, la non inerenza alla cassa economale delle spese imputate al cosiddetto “Fondo Sinistri”, siano fondati.
Nello specifico, la sezione toscana ha affermato che l’articolo 153, comma 7, del Tuel ammette l’utilizzo della gestione di cassa per le spese economali limitatamente a “spese di ufficio di non rilevante ammontare“.
Da ciò ne consegue che le spese effettuate con questa modalità devono connotarsi, oltre che per l’importo contenuto, anche per la loro “inerenza all’ufficio“, intesa come riferibilità funzionale al regolare svolgimento delle attività istituzionali dell’ente.
Sotto tale profilo, le spese a carico del cosiddetto “Fondo Sinistri” del Comune non possono essere ricondotte tra quelle gestibili tramite cassa economale.
Infatti, esse attengono al risarcimento dei danni cagionati a soggetti terzi per carente manutenzione di strade e aree pubbliche.
Pertanto, esse riguardano rapporti con cittadini estranei all’organizzazione dell’ente.
I quali son privi del necessario collegamento funzionale con l’attività amministrativa interna.
Tali spese devono, quindi, essere trattate attraverso le ordinarie procedure contabili, ovvero mediante regolare impegno, liquidazione e mandato.
La Corte, infine, ha reputato non conforme alla disciplina di riferimento l’intero impianto operativo adottato per la gestione del cosiddetto “Fondo Sinistri” tramite cassa economale.
Per i magistrati, infatti, non risultano rispettati né i limiti di ammontare né quelli sostanziali di inerenza funzionale richiesti dalla normativa.
Fonte: Ntplusentilocaliedilizia del 24/10/2025
Autore: Corrado Mancini

