IL T.A.R. Sicilia, Sez. IV, con la sentenza 6 settembre 2024, n. 2506, si è pronunciato sull’applicazione dell’art. 17-bis della Legge n. 241/1990, che disciplina gli effetti del silenzio e dell’inerzia nelle comunicazioni tra Pa.
Nel caso di specie, un comune aveva trasmesso alla Soprintendenza una richiesta di parere su un’istanza relativa all’installazione di alcuni impianti pubblicitari, dato che l’area interessata era sottoposta a vincolo paesaggistico. La Soprintendenza ha emesso il parere di diniego oltre il termine previsto dall’art. 146 del Codice dei Beni culturali. Il comune, sulla base del parere ricevuto, anche se oltre il termine, ha negato l’autorizzazione.
La società quindi proposto ricorso al T.A.R. Sicilia che, con la sentenza in commento, ha accolto il ricorso.
Comunicazioni tra Pa: cosa ha deciso il T.A.R.
Per i giudici, sulla procedura in questione ricade l’applicazione delle novità previste dall’art. 17-bis della Legge n. 241/1990, come innovata dalla riforma Madia. Esso stabilisce che, una volta scaduto il termine per pronunciarsi concesso all’amministrazione interpellata, si forma il silenzio assenso. I giudici, infatti, affermano che la tardività del dissenso reso dalla Soprintendenza ha determinato la formazione del silenzio assenso “orizzontale” di cui all’art. 17-bis della L. n. 241/1990″, con la conseguenza che “il parere della Soprintendenza per il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica reso tardivamente nell’ambito di una conferenza di servizi è da considerarsi tamquam non esset”.
Nella pronuncia, i giudici del T.A.R. Sicilia hanno inoltre ritenuto infondata la motivazione sostenuta dalla Soprintendenza, secondo cui la richiesta del Comune sarebbe stata non idonea perché inviata a una casella di posta elettronica non certificata. Per i giudici, “nessuna norma impone l’utilizzo della posta certificata per le comunicazione tra pubbliche amministrazioni”.
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Fonte: Ntplusentilocaliedilizia del 23/09/2024
Autore: M. Fr.