Nel congedo parentale non si configura abuso nel suo utilizzo se il dipendente ha obbedito ad altri valori impellenti come la solidarietà familiare.
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, ha stabilito tale decisione con la sentenza n. 6993/2025.
Invece, l'”abuso”, tale da far scattare il licenziamento per giusta causa, sussiste quando l’elemento intenzionale nuoce agli interessi altrui.
Pertanto, la massima sanzione disciplinare erogata al dipendente è illegittima se, anche per un brevissimo lasso temporale, il dipendente ha lasciato il figlio per occuparsi della madre malata situazione, quindi e di fatto, particolare e urgente.
Nello specifico, la vicenda riguarda un lavoratore del settore privato.
I fondamenti di questa decisone, però, possono valere anche per i lavoratori della pubblica amministrazione.
Perché il dipendente è licenziato durante il congedo parentale?
Nel caso in esame, il datore di lavoro licenzia un proprio dipendente, durante l’ultimo periodo di congedo parentale, perché si era recato nel paese di residenza della madre, a causa dell’improvviso aggravamento delle sue condizioni di salute.
Il dipendente ha lasciato il figlio in Italia con la moglie.
Tale congedo era stato fruito in base all’art. 32 del D.Lgs. n. 151/2001.
Di conseguenza, il lavoratore ha impugnato giudizialmente il provvedimento di licenziamento disciplinare irrogatogli.
Il licenziamento è stato ribaltato in secondo grado di giudizio.
Il datore di lavoro ha promosso ricorso in Cassazione.
I giudici di legittimità configurano l'”abuso” nell’utilizzo dell’astensione lavorativa, tale da far scattare il licenziamento per giusta causa, quando sussiste l’elemento intenzionale di pregiudicare gli interessi altrui.
Invece, non si configura l’abuso se il dipendente ha obbedito ad altri valori impellenti di solidarietà familiare.
Fonte: Ntplusentilocaliedilizia del 01/04/2025 “Congedo parentale, scatto l'<<abuso>> se c’è intenzionalità di pregiudicare gli interessi altrui”
Autore: Consuelo Ziggiotto e Salvatore Cicala