Il Ministero dell’interno ha risposto ad un quesito concernente la possibilità per il consigliere comunale di filmare con il cellulare il proprio intervento in consiglio comunale.
Nel caso di specie il presidente del consiglio comunale aveva negato al consigliere comunale la suddetta possibilità.
Nel parere del 10 settembre 2025 del Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali del Ministero dell’interno si legge, innanzitutto, che il vigente ordinamento conferisce al consiglio comunale autonomia funzionale ed organizzativa.
Nell’ambito della predetta autonomia rientra la potestà di regolare, con apposite norme, ogni aspetto attinente al funzionamento dell’assemblea.
Tra i predetti aspetti rientra anche quello della registrazione del dibattito e delle votazioni con mezzi audiovisivi.
In breve, i soggetti che potrebbero effettuare le riprese delle sedute del consiglio sono:
- gli uffici di supporto all’attività di verbalizzazione del segretario comunale;
- i consiglieri;
- gli organi di informazione;
- i cittadini.
È possibile, quindi, filmare le sedute del consiglio comunale?
Al riguardo, il Ministero ha sottolineato, innanzitutto, che, secondo la sentenza n. 826/2010 del TAR Veneto, in assenza di un’apposita disciplina regolamentare adottata dall’ente, non possono essere garantiti i diritti previsti dal codice sul trattamento dei dati personali di cui al D.Lgs. n. 196/2003.
Infatti, per i magistrati, il sindaco-il presidente del consiglio comunale non può, nel corso delle sedute del consiglio medesimo, rilasciare estemporanei assensi alla videoregistrazione.
Il Ministero ha rilevato, poi, che, nel caso in esame, il comune non ha adottato il regolamento del funzionamento del consiglio comunale.
Pertanto, in assenza di uno specifico atto regolamentare, il consigliere non può, durante la seduta consiliare, filmare con il cellulare il proprio intervento per poterlo pubblicare sui social.
Tale possibilità andrebbe normata nel relativo atto concernente il funzionamento delle sedute del consiglio, anche per dare certezza del contesto istituzionale nel quale si procede a realizzare la videoregistrazione.
In precedenza, con riferimento alle riunioni in modalità in videoconferenza o in modalità mista, nella circolare n. 33/2022 dello stesso Ministero dell’interno è stata ritenuta indispensabile l’adozione, da parte degli enti locali, di un apposito regolamento recante la disciplina delle sedute in videoconferenza nel rispetto della legge, dello statuto e dei criteri di trasparenza.
Tutto ciò al fine di assicurare:
- la tracciabilità, identificabilità e certezza dei partecipanti;
- l’adeguata pubblicità delle sedute e regolare svolgimento delle stesse;
- la sicurezza e protezione dei dati personali.
Fonte: Ministero dell’Interno del 12/09/2025
Autore: Redazione Paweb