Entro il 15 luglio le amministrazioni pubbliche devono trasmettere alla Rgs il conto annuale del personale per il 2024.
Tale termine è fissato dalla circolare n. 18/2025 della RgS, concernente “Il Conto annuale 2024-rilevazione prevista dal titolo V del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165″.
Il conto annuale del personale deve essere trasmesso tramite lo specifico sistema di comunicazione SICO.
Considerando che lo scorso anno la circolare è stata emanata il 3 luglio e il termine era fissato per il 6 settembre, è ipotizzabile uno spostamento del suddetto termine.
La circolare precisa, inoltre, che le amministrazioni devono nominare il responsabile del procedimento.
Quest’ultimo è chiamato a firmare la compilazione dei modelli.
I revisori dei conti sono tenuti, invece, a certificare i dati trasmessi.
Tale trasmissione sarà certificata soltanto se nei dati trasmessi non saranno presenti incongruenze e/o squadrature, che vengono rilevate automaticamente al momento della trasmissione.
Le amministrazioni inadempienti saranno sensibilizzate a rispettare l’obbligo in questione.
Successivamente, le medesime amministrazioni saranno diffidate dal Prefetto.
In caso di ulteriore inadempienza, è prevista l’irrogazione di una sanzione pecuniaria.
Quali sono le novità del conto annuale del personale rispetto allo scorso anno?
In primo luogo, alcune novità riguardano:
- la modifica del sistema di classificazione degli enti, con riferimento a quelli del Servizio Sanitario Nazionale;
- le variazioni al sistema di classificazione del personale dei professionisti degli enti pubblici non economici (comparto delle funzioni centrali), del personale delle Università, degli istituti di Alta Formazione Artistica, Musicale e coreutica e del personale in regime di diritto pubblico.
Altre novità riguardano le tabelle.
La modifica più importante riguarda la tabella 15 (la rilevazione dei costi della contrattazione decentrata integrativa).
In particolare, le voci della predetta tabella sono state integrate con i contratti nazionali intervenuti nel corso dello scorso anno.
È opportuno porre l’attenzione anche sui ritocchi alla tabella 11 relativa alla rilevazione delle assenze.
In breve, la nuova versione di tale tabella distingue le assenze per malattia in:
- assoggettate a ritenuta;
- non assoggettate a ritenuta, come i ricoveri, le terapie salvavita e gli infortuni sul lavoro.
Anche per questo anno i revisori dei conti possono certificare i dati sulla costituzione del fondo e sull’erogazione delle risorse per il salario accessorio sia in modo disgiunto che con una sola attestazione.
Una specifica attenzione è dedicata, inoltre, al monitoraggio delle progressioni economiche, con riferimento a quelle concesse nell’anno.
Infine, particolare attenzione è rivolta al monitoraggio del welfare integrativo.
Fonte: Ntplusentilocaliedilizia del 20/06/2025
Autore: Arturo Bianco