Correzione prove concorsuali: il Consiglio di Stato, sez. VII, con la sentenza n. 605/2025, ha stabilito che non è materia di censura l’eccessiva brevità dei tempi impiegati dalla commissione esaminatrice per correggere tutti gli elaborati di un concorso pubblico. Manca, infatti, una predeterminazione, ad opera di legge o di regolamenti, dei tempi da dedicare alla valutazione.
Nell’ambito delle controversie sulle procedure concorsuali, non può formare oggetto di ricorso la certificata eccessiva brevità dei tempi impiegati dalla commissione esaminatrice per correggere tutti gli elaborati.
Nel caso in esame, il ricorrente ha impugnato il provvedimento di nomina della commissione e la relazione finale, con i verbali e il decreto di approvazione degli atti. La motivazione è la singolare accelerazione delle procedure e la brevità (in tutto 3 ore e mezza) del tempo riservato dalla commissione ai propri lavori.
Viene poi contestato il fatto che in soli 16 giorni si sono individuati i membri che hanno costituito la commissione. Quest’ultima ha immediatamente preso servizio e, in soli 3 giorni, ha concluso i propri lavori ed esaurito la propria missione.
Correzione prove concorsuali: la decisione del Consiglio di Stato sulla tempistica
Il Consiglio di Stato, con la sentenza in commento, ha dichiarato infondati i motivi del ricorso. Nei ricorsi aventi ad oggetto gli esiti di procedure concorsuali, non può formare materia di censura l’asserita eccessiva brevità dei tempi impiegati dalla commissione esaminatrice per correggere tutti gli elaborati per due importati motivi:
- non è sindacabile, in sede di legittimità, la congruità del tempo dedicato dalla commissione alla valutazione delle prove di candidati;
- manca una predeterminazione, sia pure di massima, ad opera di legge o di regolamenti, dei tempi da dedicare alla valutazione.
Fonte: Ntplusediliziaentilocali del 04/03/2025 “Concorsi pubblici, non è censurabile la durata della correzione degli elaborati”
Autore: Amedeo Di Filippo