Danno erariale da erogazione di risorse in assenza di una effettiva e verificabile utilità per l’amministrazione, in caso di distribuzione dei premi “a pioggia”.
Lo ha affermato la Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la regione Emilia-Romagna, con la sentenza n. 124/2025.
Il caso in esame riguarda una segnalazione del ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, in seguito all’esito di una verifica amministrativo-contabile.
Tale verifica evidenziava l’erogazione al personale dell’ente di un emolumento denominato “premialità”.
Il contratto integrativo dell’istituto prevedeva la premialità che, nel caso in esame, era stata attribuita, però, a pioggia a tutti i docenti senza alcuna differenziazione e specificazione dei criteri di valutazione utilizzati.
A cosa è dovuto il danno erariale?
La premialità distribuita a pioggia ha riguardato tutto il personale docente dell’Accademia.
Sono stati premiati anche i docenti che:
- non hanno assunto le responsabilità amministrative di incarichi istituzionali
- o che non si sono effettivamente impegnati nelle attività artistico-culturali a promozione dell’immagine dell’Accademia.
Pertanto, si è avuto il conseguente danno erariale da erogazione di risorse in assenza, però, di un’effettiva e verificabile utilità per l’Amministrazione.
Il D.Lgs. n. 150/2009 ha introdotto il principio generale della “selettività” nell’attribuzione ai dipendenti pubblici delle risorse aggiuntive rispetto alla retribuzione.
Ciò al fine di assicurare la valorizzazione del merito e l’incentivazione della performance.
In particolare, l’art. 18, co. 2, di tale decreto vieta espressamente «la distribuzione in maniera indifferenziata o sulla base di automatismi di incentivi e premi collegati alla performance in assenza delle verifiche e attestazioni sui sistemi di misurazione e valutazione adottati ai sensi del presente decreto».
Pertanto, la previsione di un “incentivo a pioggia” non produce alcun beneficio all’Amministrazione.
Anzi, l’Amministrazione subisce un danno dovuto all’effetto disincentivante della produttività da parte del personale più meritevole.
In conclusione, i giudici hanno escluso il verificarsi della compensatio lucri cum danno.
Fonte: Ntplusentilocaliedilizia del 03/12/2025
Autore: Corrado Mancini

