Dirigenti p.a.
Personale Enti Locali

Dirigenti p.a., nuove valutazioni

Il ddl contenente la riforma attivata dal Ministro della P.A., Paolo Zangrillo, approda in Parlamento.

Il disegno di legge è sostanzialmente diviso in due parti.

Una prima riguarda la ristrutturazione dei sistemi di valutazione.

Invece, la seconda, si concentra sull’accesso alla dirigenza, che, per il 30% dei posti previsti dalla programmazione delle assunzioni, potrà avvenire con un percorso di carriera che, nella sostanza, è una sorta di progressione verticale.

Per quanto riguarda la valutazione, il ddl contiene una delega al Governo per l’emanazione di un decreto legislativo che rinnova gli Organismi indipendenti di valutazione (Oiv) puntando sulla loro professionalizzazione e sul principio di rotazione.

Gli Oiv, però, saranno comunque destinati a perdere forza.

Ad oggi, infatti, compete loro la valutazione dei risultati delle strutture amministrative nel loro complesso e la proposta di valutazione dei dirigenti “di vertice”.

Con la riforma, sarà profondamente modificato l’articolo 7, comma 2, lettera a), del D.Lgs n.150/2009 e gli Oiv si limiteranno ad una proposta “non vincolante”.

La funzione di valutazione sarà direttamente realizzata dagli organi di indirizzo politico per i dirigenti di vertice con una evidente perdita dell’indipendenza della valutazione.

In particolare, allo scopo di risolvere il problema delle valutazioni appiattite verso l’alto, si ripropone l’articolo 3 del D.Lgs. n. 150/2009 e si reintroduce, in qualche misura, il sistema delle “fasce” originariamente presente nella riforma Brunetta e poi in parte superato.

Per garantire la progressività nella valutazione, sarà vietato attribuire “punteggi apicali”, cioè appartenenti alla fascia più elevata, in misura superiore al 30% delle valutazioni effettuate per ciascuna categoria o qualifica.

Qualora per effetto delle valutazioni dei dirigenti si determinino economie, esse incrementeranno il salario accessorio del personale non dirigenziale.

Il tutto in deroga all’articolo 23, comma 2, del D.Lgs n. 75/2017.

Come è strutturata la seconda parte della riforma Zangrillo sui dirigenti della p.a.?

La seconda parte della riforma si incentra sull’accesso alla dirigenza come percorso di carriera e si svolgerà in due fasi.

La prima fase sarà caratterizzata da una prova selettiva e comparativa, per scegliere i destinatari di incarichi dirigenziali temporanei della durata non superiore a tre anni, rinnovabili.

La selezione riguarderà funzionari con anzianità di almeno cinque anni (o due anni per i dipendenti inquadrati, nello Stato, nell’area dell’elevata qualificazione).

Tale selezione avverrà:

  • per titoli;
  • per pesatura dei comportamenti organizzativi e delle attitudini e delle valutazioni ottenute;
  • attraverso una prova scritta.

Sarà una commissione composta da 7 dirigenti, provenienti da amministrazioni (o in parte anche dal privato) diverse da quella che intende verticalizzare i dipendenti, ad effettuare la selezione.

La seconda fase è quella dell’osservazione. Il dirigente incaricato a tempo potrà aspirare al consolidamento dell’accesso alla qualifica se otterrà un rinnovo dell’incarico temporaneo, tale da conseguire i quattro anni almeno necessari, perché siano valutate le performance, riferite al raggiungimento degli obiettivi e alle capacità manageriali.

L’inserimento definitivo dei ruoli dirigenziali sarà la conseguenza dell’esito favorevole delle valutazioni degli incarichi svolti e la decisione dell’inquadramento definitivo da dirigente sarà adottata da una nuova commissione.

Per saperne di più su questo e altri argomenti consulta gli articoli che trovi qui

Fonte: Italia Oggi n. 154 del 02/07/2025 pag. 35
Autore: Luigi Oliveri

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato.