Le imprese edilizie non possono fruire dell’esenzione Imu per gli immobili invenduti e non locati se hanno omesso di presentare la dichiarazione.
È quanto sostenuto dalla sezione tributaria della Corte di cassazione nell’ordinanza n. 8357/2025.
La presentazione della dichiarazione, secondo gli Ermellini, è condizione necessaria per poter beneficiare dell’esenzione Imu.
L’obbligo in questione è posto a pena di decadenza.
Per la Cassazione, non assume alcuna rilevanza, inoltre, la conoscenza da parte del Comune dei fatti che giustificano l’agevolazione.
La dichiarazione per ottenere l’esonero, secondo la Suprema corte, deve essere presentata per “ciascuna annualità”, “trattandosi di fatti potenzialmente variabili da periodo a periodo”.
I beni merce devono essere dichiarati con un apposito modello, approvato con decreto ministeriale.
Nel predetto modello è riservato appunto uno spazio dedicato ai beni merce.
In caso di mancata presentazione della dichiarazione si perde l’esenzione Imu?
Secondo gli Ermellini, sì.
La mancata denuncia comporta, dunque, la perdita dell’agevolazione, anche se non sono previsti effetti giuridici negativi nelle istruzioni ministeriali e non c’è una disposizione che escluda il diritto al beneficio in caso di omissione.
In particolare, è necessario:
- attestare i requisiti;
- indicare gli identificativi catastali degli immobili;
- certificare la loro destinazione.
L’obbligo non può essere sostituito da altre forme di comunicazione.
Per gli immobili costruiti, invenduti, e non locati, l’obbligo deve essere assolto annualmente.
Deve essere certificato lo status contabile di “bene merce”.
I beni merce hanno fruito dell’esenzione Imu dal secondo semestre del 2013 fino al 2019.
Successivamente sono stati nuovamente esonerati a partire dal 2022.
Nel frattempo i titolari hanno avuto diritto comunque ad un trattamento agevolato.
Infatti, per il 2020 e il 2021 è stata prevista un’aliquota ridotta dell’1 per mille.
Tale aliquota, in base a quanto stabilito dall’art. 1, co. 751, della legge n. 160/2019, poteva anche essere aumentata, fino al 2,5 per mille, oppure diminuita o azzerata.
Condizione necessaria, però, è che i beni non siano locati.
È possibile beneficiare, infatti, dell’esenzione solo se i fabbricati sono di proprietà del soggetto che li ha costruiti (intestatario del permesso di costruire).
Il trattamento agevolato è riconosciuto solo se gli immobili non sono locati, neppure per un breve periodo o anche per un solo giorno dell’anno.
Difatti, il dipartimento delle finanze ha precisato che non deve essere riconosciuto il trattamento di favore nel caso in cui gli stessi siano stati locati anche solo per un breve periodo.
Fonte: Italia Oggi n. 108 del 09/05/2025 pag. 36 “Beni merce, esenzioni limitate”
Autore: Sergio Trovato