La Corte dei conti, sez. di controllo Puglia, con la deliberazione n. 158/2025, ha chiarito che la quantificazione degli accantonamenti nel fondo rischi contenzioso deve essere frutto di un’istruttoria completa e non di valutazioni generiche o di apprezzamenti prudenziali.
Inoltre, la Corte ha sottolineato che l’ente deve procedere a una ricognizione analitica del contenzioso pendente, indicandone:
- il valore,
- lo stato del giudizio,
- le precedenti decisioni e la prevedibile evoluzione, sulla base di una stima delle probabilità di soccombenza formulata dai difensori.
Altrimenti, in assenza di tale attività ricostruttiva ogni accantonamento rischia di essere un dato arbitrario, inidoneo a rappresentare l’effettiva esposizione e a scapito, anche, dell’attendibilità del bilancio.
Pertanto, si configura un vero e proprio dovere di “due diligence” annuale, da svolgersi secondo i presupposti dettati dal principio contabile applicato della contabilità finanziaria (allegato 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011) che qualifica le obbligazioni da contenzioso come passività condizionate.
Di conseguenza, l’ente non può assumere impegni fino a quando l’obbligazione non diventa esigibile, ma è tenuto a stanziare risorse e a vincolarle nel risultato di amministrazione per neutralizzare gli effetti di un’eventuale soccombenza.
Il vincolo opera, quindi, ai fini della prudenza e della veridicità e per le liti di rilevante entità può essere costruito in più esercizi tramite quote annuali motivate.
Cosa deve fare ogni anno l’ente?
Ogni anno l’ente deve:
- aggiornare la ricognizione,
- includere il nuovo contenzioso,
- adeguare le percentuali di rischio delle cause pregresse.
La giurisprudenza contabile tripartisce il rischio e distingue tra passività “probabili”, “possibili” ed “evento remoto”, ai quali attribuisce un differente livello di accantonamento; nello specifico:
- le passività probabili, con rischio superiore al 50%, comportano un accantonamento almeno pari alla percentuale stimata;
- le passività possibili, con rischio compreso tra il 10% e il 50%, comportano un accantonamento proporzionale;
- infine, gli eventi remoti, con rischio inferiore al 10%, non richiedono accantonamenti.
In tale contesto, la Corte ribadisce che la logica del fondo rischi contenzioso resta ancorata alla competenza finanziaria potenziata: l’obbligazione nasce contabilmente solo quando diventa esigibile, mentre fino a quel momento opera un vincolo sulle risorse accantonate.
A tal proposito, è bene precisare che tale meccanismo si differenzia dalla logica dell’Accrual accounting.
Infatti, la passività probabile si configura come obbligazione presente e produce l’immediata rilevazione di un debito e di un costo nel conto economico.
Invece, la passività possibile è oggetto di sola informativa.
In conclusione, per gli enti locali, la qualità dell’istruttoria sul contenzioso e la corretta classificazione dei rischi non sono adempimenti formali, ma condizioni imprescindibili per assicurare la veridicità dei documenti contabili e la stabilità degli equilibri di bilancio.
Fonte: Ntplusentilocaliedilizia del 26/11/2025
Autore: Enzo Cuzzola

