Il nuovo Ccnl
Personale Enti Locali

Il Contratto non va di fretta

Il Ccnl 16 novembre 2022 del comparto Funzioni Locali dispone l’efficacia del nuovo ordinamento professionale a partire dal 1° aprile 2023.

Più specificatamente, con la revisione dell’ordinamento professionale si passa dalle categorie A, B (con accessi differenziati B1 e B3), C e D, alle seguenti aree:

  • operatori;
  • operatori esperti;
  • istruttori;
  • funzionari ed elevate qualificazioni.

L’estensione al 2023 serve a dare agli enti più tempo per realizzare al meglio la riforma.

La nuova area operatori esperti ricomprenderà anche i dipendenti della categoria B con accesso in B1.

I nuovi accessi in B1 richiedono, almeno, una qualifica professionale ulteriore alla terza media.

L’area funzionari ed elevate qualifiche è solo una operazione nominale e corrisponde alla categoria D.

Con il nuovo Ccnl, le elevate qualifiche corrispondono alle posizioni organizzative con altra denominazione, ma con disciplina giuridica praticamente identica.

Quale novità introduce il Ccnl?

Il Ccnl introduce una progressione verticale speciale, attivabile fino al 31 dicembre 2025.

A tale novità possono accedere anche coloro che non hanno il titolo di studio idoneo per l’accesso tramite concorso, ma hanno un’anzianità indicata dalla tabella C.

Per queste progressioni vi è uno specifico finanziamento pari allo 0,55% del monte salari 2018.

Invece, le progressioni orizzontali vengono definite dal Ccnl “differenziali retributivi”, ossia veri e propri incrementi retributivi, il cui importo sarà fisso per ciascuna area.

Inoltre, il nuovo contratto sarà la fonte diretta della disciplina del lavoro agile  del lavoro da remoto.

In merito alle fasi della contrattazione decentrata, per la prima volta, si stabilisce che la contrattazione va avviata entro il primo quadrimestre dell’anno di riferimento.

Infine, la costituzione del fondo viene modificata: la parte stabile può essere incrementata simmetricamente al crescere dei dipendenti; la parte variabile può essere aumentata discrezionalmente, non più con un necessario ancoraggio agli obiettivi di performance, ma anche per politiche retributive, ed inoltre, si possono adeguare le disponibilità del fondo anche in relazione al maggior personale a tempo determinato in servizio.

Per saperne di più su questo e altri argomenti consulta gli articoli che trovi qui

Fonte: Italia Oggi n. 272 del 18/11/2022 pag. 35
Autore: Luigi Olivieri

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