Il parere “pro veritate” di un avvocato esterno non può impedire la nullità degli atti adottati da un dirigente destinatario di una sentenza penale di condanna.
I pareri non sono vincolanti e non possono portare alla disapplicazione delle norme.
A ribadirlo è l’ANAC, con la delibera del 14 settembre 2022, n. 427.
Il parere “pro veritate” di un avvocato esterno non può impedire la nullità degli atti adottati da un dirigente che si trova nella condizione di inconferibilità dell’incarico.
Nel caso specifico, l’Anac ha accertato l’inconferibilità degli incarichi dirigenziali conferiti a due dirigenti di un comune.
Entrambi infatti erano destinatari di sentenze di condanna per reati contro la pubblica amministrazione.
Nonostante ciò, il comune e il responsabile della prevenzione della corruzione hanno ritenuto di lasciare i dirigenti al loro posto, sulla base di un articolato parere “pro veritate” reso da un legale al quale il responsabile stesso si è rivolto.
Il parere ha quindi convinto il responsabile ad archiviare la procedura di sospensione dei dirigenti sulla base della piena legittimità dei loro provvedimenti.
Inoltre, la decisione si basa anche sull’applicazione della sospensione condizionale della pena.
Quale peso possono avere i pareri per scongiurare la nullità degli atti dei dirigenti?
I pareri “pro veritate” non hanno alcun peso vincolante e non possono portare alla disapplicazione delle norme.
Ed inoltre, ai sensi dell’articolo 17 del D.Lgs 39/2013, la nullità degli atti adottati dai dirigenti non può essere scongiurata perché causata dal difetto assoluto di potere.
Per saperne di più su questo e altri argomenti consulta gli articoli che trovi qui
Fonte: Italia Oggi n. 230 del 30/09/2022 pag. 34
Autore: Luigi Oliveri