La concessione in uso degli impianti sportivi effettuata da un Comune sconta il regime di esenzione Iva.
La messa a disposizione da parte dei Comuni dei propri impianti sportivi in regime di imponibilità Iva è, di regola, conveniente.
Infatti, considerando che i proventi delle tariffe fronteggiano solo parzialmente i costi del servizio, si genera frequentemente un saldo Iva a credito.
Questa situazione, tuttavia, è destinata a cambiare da subito, per effetto delle seguenti novità che sembrano chiudere la gestione di impianti sportivi in imponibilità Iva:
- la riproposizione, nel nuovo testo unico Iva, dell’articolo 36-bis del D.L. n. 75/2023;
- il rinvio al 2036 dell’entrata in vigore dell’articolo 5 del D.L. n. 146/2021, prima prevista per il 1° gennaio di quest’anno.
Entrambe le suddette disposizioni prevedono l’esenzione Iva per le «prestazioni di servizi strettamente connesse con la pratica dello sport (…) rese nei confronti delle persone che esercitano lo sport o l’educazione fisica (…)».
Ma mentre l’articolo 36-bis individua i prestatori in tutti gli organismi senza fini di lucro, l’articolo 5, comma 15-quater, del D.L. n. 146/2021 limita l’esenzione alle prestazioni rese dalle associazioni sportive dilettantistiche, con conseguente esclusione degli enti locali.
Qual è, quindi, il regime Iva applicabile alla concessione in uso degli impianti sportivi?
Se oltre all’entrata in vigore del D.L. n. 146/2021, fosse intervenuta anche l’abrogazione dell’articolo 36-bis, l’imponibilità Iva della gestione degli impianti sportivi da parte degli enti locali non avrebbe trovato ulteriori ostacoli.
Ma l’articolo 36-bis è rimasto in vigore.
Per poter beneficiare dell’esenzione è necessario che le prestazioni siano:
- strettamente connesse con la pratica dello sport;
- effettuate da organizzazioni senza scopo di lucro;
- rese nei confronti di persone che esercitano lo sport.
Rispetto alla concessione in uso di impianti sportivi da parte di enti locali, che per definizione non perseguono scopi lucrativi, il secondo presupposto è soddisfatto in automatico.
Anche il terzo resta soddisfatto: la sentenza C – 253/07 della Corte di Giustizia ha ribadito che occorre prendere in considerazione non solo il destinatario formale della concessione in uso, ma anche il destinatario concreto.
Quanto al primo presupposto, invece, deve essere segnalato che l’esenzione Iva trovava un ostacolo nella mancata individuazione delle prestazioni da esentare.
Tenuto conto che l’articolo 132, lettera m), Dir. 2006/112 esenta solo alcune prestazioni da individuarsi a cura dei singoli Stati Ue e considerata l’inerzia dell’Italia, l’imponibilità Iva era rimasta confermata per lungo tempo.
L’articolo 36-bis del Dl 75/23 ha sovvertito questo scenario, esentando tutte le prestazioni di servizi connesse con la pratica dello sport.
Fonte: Il Sole 24 Ore n. 46 del 16/02/2026 pag. 23
Autore: Tamara Bersignani Alessandro Garzon

