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Incentivi tecnici, limite massimo dell’importo liquidabile tra vecchio e nuovo Codice appalti

La Corte dei conti per la Campania, con la deliberazione n. 125/2025, ha precisato che, in caso di contestuale liquidazione degli incentivi tecnici maturati nella vigenza del nuovo e del vecchio codice, il limite massimo dell’importo liquidabile è pari al:

  • 100 per cento per i primi;
  • 50 per cento per i secondi.

In breve, per gli incentivi maturati sotto la vigenza del D.Lgs. n. 50/2016, il limite massimo degli importi liquidabili rimarrà pari al 50 per cento, dovendo trovare applicazione il generale principio tempus regit actum.

Il medesimo limite dovrà trovare applicazione anche se, nello stesso anno, ma successivamente al 1° luglio 2023, verranno liquidati ulteriori e diversi incentivi maturati sotto la vigenza del D.Lgs. n. 36/2023.

Quali sono le casistiche sintetizzate dalla Sezione in materia di liquidazione degli incentivi tecnici?

In sintesi, la Sezione ha ipotizzato quanto segue:

  • un dipendente titolare di un trattamento economico complessivo annuo lordo pari a 50.000 euro;
  • cinque provvedimenti di conferimento di incarichi, adottati nel corso del 2023, e retribuiti mediante incentivi per funzioni tecniche;
  • tre provvedimenti adottati sotto la vigenza dell’articolo 113 del D.Lgs. n. 50/2016 e prevedono un incentivo rispettivamente pari a 5.000, 20.000 e 10.000 euro;
  • due provvedimenti adottati sotto la vigenza dell’articolo 45 del D.Lgs. n. 36/2023 e prevedono un incentivo rispettivamente pari a 35.000 e 15.000 euro.

Con riferimento alle casistiche prospettate,  è possibile precisare quanto segue:

  • gli incentivi disciplinati dall’articolo 113 del D.Lgs. n. 50/2016 sarebbero liquidabili entro e non oltre l’importo massimo pari a 25.000 euro;
  • gli incentivi disciplinati dall’articolo 45 del D.Lgs. n. 36/2023 sarebbero liquidabili entro e non oltre l’importo massimo pari a 50.000 euro;
  • i primi due provvedimenti di conferimento di incarico sarebbero legittimamente adottabili e liquidabili, in quanto l’incentivo liquidato sarebbe complessivamente pari a (5.000 + 20.000 =) 25.000 euro;
  • il terzo provvedimento, da adottarsi nella vigenza dell’articolo 113 del D.Lgs. n. 50/2016, avendo il dipendente già raggiunto il limite pari al 50 per cento del trattamento economico complessivo annuo lordo, sarebbe legittimamente adottabile ma non legittimamente liquidabile;
  • il quarto provvedimento, da adottarsi nella vigenza dell’articolo 45 del D.Lgs. n. 36/2023, prevedendo un incentivo pari a 35.000 euro, sarebbe legittimamente adottabile, ma legittimamente liquidabile nei soli limiti dell’importo pari ad euro (50.000 – 5.000 – 20.000 =) 25.000 euro;
  • il quinto provvedimento, da adottarsi nella vigenza dell’articolo 45 del D.Lgs. n. 36/2023, avendo il dipendente raggiunto il limite pari al 100 per cento del trattamento economico complessivo annuo lordo, sarebbe legittimamente adottabile ma non legittimamente liquidabile.

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Fonte: Ntplusentilocaliedilizia del 21/07/2025
Autore: Corrado Mancini

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