Indennità per specifiche responsabilità
Personale Enti Locali

Indennità per specifiche responsabilità a quasi tutto il personale

La Sezione I giurisdizionale centrale d’appello della Corte dei conti si è espressa sulla liquidazione dell’indennità per specifiche responsabilità.

Nel caso di specie, la procura contabile ha impugnato la sentenza con cui la Sezione giurisdizionale per il Veneto rigettava la domanda di condanna per il comandante del corpo di Polizia locale e il responsabile del settore risorse umane di una federazione di Comuni, imputati per aver disposto e consentito, nel periodo dal maggio al dicembre 2017, la liquidazione dell’indennità per specifiche responsabilità, prevista dall’articolo 17, comma 2, lett. f), del Ccnl Funzioni locali del 1° aprile 1999, a quasi tutto il personale, non titolare di posizione organizzativa, appartenente alla Polizia locale.

Nell’appello il procuratore ha esposto che:

  • l’indennità per specifiche responsabilità risulta legata a valutazioni di carattere organizzativo-funzionale secondo l’importanza della funzione svolta, ma non è direttamente legata a obiettivi quantitativamente e qualitativamente predefiniti, perché altrimenti non vi sarebbe alcuna differenza con la produttività;
  • secondo gli orientamenti applicativi dell’Aran (n. 1564/2013 e n. 1741/2015) l’indennità di cui sopra non può riconoscersi indistintamente ai lavoratori, in base all’area o al profilo di appartenenza, né essere legata al solo svolgimento dei compiti e delle mansioni ordinarie.

La liquidazione dell’indennità per specifiche responsabilità può ritenersi corretta nel caso di specie?

Secondo la Sezione I giurisdizionale centrale d’appello della Corte dei conti, sì.

In particolare, la Sezione ha osservato che, in base a tutte le discipline contrattuali in materia, le autonome determinazioni della contrattazione integrativa decentrata di ciascun ente assumono un ruolo preminente ai fini:

  • dell’individuazione delle attribuzioni di specifiche responsabilità;
  • della quantificazione ed erogazione delle conseguenti indennità.

I giudici hanno rilevato, quindi, la carenza di prova in ordine ai presupposti costitutivi della responsabilità erariale.

Infatti, secondo i magistrati contabili, la fattispecie di erogazione “a pioggia” degli emolumenti non può essere fondata sulla mera presunzione secondo cui l’attribuzione di specifiche responsabilità a tutti i dipendenti del settore risulti illegittima.

Di contro, il collegio ha escluso qualsiasi profilo di responsabilità erariale sottolineando che:

  • gli emolumenti accessori risultano erogati secondo le procedure definite dall’ente in sede di contrattazione decentrata integrativa;
  • i provvedimenti di attribuzione definiscono, per ciascun agente, le specifiche responsabilità e la relativa indennità da erogarsi, previa verifica periodica, almeno annuale.

Per di più, è prevista la revoca della predetta indennità in caso di:

  • conseguimento da parte del dipendente di un punteggio inferiore a quello prestabilito;
  • mancato rispetto da parte del dipendente del piano di formazione individuale.

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Fonte: Ntplusentilocaliedilizia del 14/11/2025, “Indennità per specifiche responsabilità a quasi tutto il personale, integrativi e verifiche sui risultati escludono il danno erariale”
Autori: Michele Nico

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