La disciplina dell’accesso agli atti di gara è contenuta nel nuovo Codice dei contratti.
Tale disciplina è stata interpretata dal TAR Lazio, Sez. I Quater, con la sentenza n. 584 del 14 gennaio 2025.
In particolare, una società aveva partecipato ad una gara di appalto per l’affidamento del servizio di ristorazione.
I giudici hanno accolto il ricorso di tale società.
La ricorrente aveva opposto in giudizio il fatto che la stazione appaltante:
- non avesse pubblicato sulla piattaforma digitale la documentazione relativa ai primi cinque concorrenti in graduatoria;
- aveva negato l’accesso integrale all’offerta tecnica dell’aggiudicataria.
Qual è stata la decisione del Tar in merito all’accesso agli atti?
Innanzitutto, il TAR precisa che l’art. 36, co. 1 del D.Lgs n. 36/2023 obbliga la stazione appaltante a rendere disponibili, al momento dell’aggiudicazione:
- l’offerta dell’aggiudicatario,
- i verbali di gara,
- gli atti,
- i dati
- e le informazioni inerenti all’aggiudicazione,
senza necessità di apposita istanza di accesso agli atti.
La stazione appaltante rende disponibili, tali dati, tramite la piattaforma di approvvigionamento digitale a tutti i partecipanti alla gara.
Inoltre, il comma 2 della stessa disposizione prevede, a fini semplificatori, che i documenti e le rispettive offerte siano messi reciprocamente a disposizione.
Nello specifico, il TAR precisa che l’istanza di accesso agli atti è strumentale alla difesa in giudizio.
Di conseguenza, la stazione appaltante è tenuta esclusivamente a valutare i presupposti dell’accesso.
Non è dovuta, invece, una valutazione dell’influenza o della decisività del documento medesimo nell’eventuale giudizio instaurato dall’istante.
Tale valutazione rimane sempre riservata al giudice amministrativo.
Fonte: Italia Oggi n. 38 del 14/02/2025 pag. 38
Autore: Andrea Mascolini