Salario accessorio: per quanto riguarda gli aumenti non c’è incompatibilità tra le nuove disposizioni del D.L. n. 25/2025 e quelle del D.L. n. 34/2019.
L’aumento del trattamento economico accessorio ex articolo 14, comma 1-bis, del D.L. n. 25/2025 non impedisce l’applicazione degli aumenti automatici previsti per garantire l’invarianza del valore medio pro-capite.
Pertanto, esso è pienamente compatibile con la “dote” istituita nel 2019.
Più specificatamente, l’articolo 33, commi 1, 1-bis e 2, del D.L. n. 34/2019, stabilisce che: “Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all’articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l’invarianza del valore medio pro-capite, riferito all’anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018”.
Il meccanismo serve ad impedire che. con l’aumento del personale in servizio, si alleggerisca la busta paga dei dipendenti.
Salario accessorio: aumenti possibili senza conflitti tra norme diverse
La norma del 2019, quindi, consente di costruire una “dote” consistente nel valore medio pro-capite dato dalla somma del fondo delle risorse decentrate e delle risorse per le retribuzioni di posizione e risultato (oggi delle Elevate Qualificazioni) diviso per il numero dei dipendenti.
Pertanto, gni nuovo assunto porta “in dote” l’aumento del trattamento accessorio corrispondente al valore economico che l’ente ha accertato, prendendo come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018 e sapendo che tale incremento va in deroga al tetto al salario accessorio previsto dall’articolo 23, comma 2, del D.Lgs. n. 75/2017.
Pertanto, l’eventuale incompatibilità tra quanto disposto dal D.L. n. 25/2025 e la norma del 2019 è un problema che non esiste e gli enti possono continuare ad applicare le previsioni dell’articolo 33 del D.L. 34/2019 per almeno due ragioni.
In primis, anche l’aumento del salario accessorio previsto dall’articolo 14, comma 1-bis, del D.L. n. 25/2025 è in deroga all’articolo 23, comma 2, del D.Lgs. n. 75/2017.
In secondo luogo, l’articolo 14, comma 1-bis, del dl P.A. non contiene alcuna previsione espressa finalizzata a privare di efficacia il meccanismo della “dote”, ne è possibile reperire un’abrogazione tacita di tale meccanismo, visto che le due previsioni sono perfettamente compatibili.
Infatti, la “dote” si costruisce in relazione al personale che era in servizio al 31 dicembre 2018: dunque, ogni dipendente in più rispetto a quello in servizio a quella data continua sempre ad aggiungere la propria dote a quell’aggregato, restando del tutto al di fuori la eventuale ulteriore maggiorazione al salario accessorio prevista dal suddetto articolo 14, comma 1-bis.
Fonte: Italia Oggi n. 233 del 03/10/2025 pag. 34
Autore: Luigi Oliveri