Sulla mobilità volontaria il decreto P.A. e il D.L. Milleproroghe creano un corto circuito normativo.
Il decreto P.A. del Governo, in tema di mobilità volontaria trova la seguente soluzione: destinare a questa modalità di reclutamento di personale solo il 15% delle facoltà assunzionali.
Sul tema, è importante ricordare che l’art. 30 del D.Lgs. n. 165/2001 obbligava le p.a., prima di iniziare con le procedure concorsuali, a esperire tale mobilità con lo scopo di una migliore distribuzione dei dipendenti all’interno di tutti gli uffici pubblici.
Questa procedura, però, comportava un deciso allungamento delle tempistiche. Per questi motivi, con l’art. 3, co. 8, della Legge n. 56/2019, era riconosciuta, fino al 31 dicembre 2024, la possibilità di procedere a concorsi ed assunzioni soprassedendo alla procedura del citato art. 30.
Scaduto il termine previsto dalla Legge n. 56/2019, è tornato in essere l’obbligo. Ma il decreto P.A. pone il limite del 15% delle facoltà assunzionali.
Mobilità volontaria: il cortocircuito delle nuove regole
Ciò comporta un evidente cortocircuito normativo a seguito del mancato coordinamento della disposizione con il contenuto del decreto Milleproroghe 2025 (D.L. n. 202/2024). Quest’ultimo, all’art. 1, co. 10-bis, prevede come il termine del 31 dicembre 2024, indicato dall’art. 3, co. 8, della Legge n. 56/2019, è prorogato al 31 dicembre 2025. Il che significa che torna alla facoltà dell’amministrazione il ricorso o meno alla mobilità volontaria prima di iniziare le procedure concorsuali.
La domanda che ci si pone di conseguenza è la seguente:
- si dovrà applicare il decreto P.A., che destina alla mobilità volontaria il 15% delle facoltà assunzionali?
- Oppure, il decreto Milleproroghe, che riconosce agli enti la possibilità, per le p.a., di continuare ad assumere, fino alla fine dell’anno, senza dover far ricorso preventivamente alla mobilità volontaria interna?
Fonte: Il Sole 24 Ore n. 54 del 24/02/2025 pag. 23
Autore: Tiziano Grandelli Mirco Zamberlan