Proventi da multe da comunicare entro il 31 maggio.
A fine mese scade il termine relativo alla rendicontazione dei proventi delle sanzioni per violazione del Codice della Strada (D.Lgs. n. 285/1992) da trasmettere, in via informatica, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed al Ministero dell’interno.
Più specificatamente, la normativa attuale stabilisce che ciascun ente è tenuto a trasmettere, ai suddetti ministeri una relazione in cui sono indicati, con riferimento all’anno precedente, l’ammontare complessivo dei proventi di propria spettanza, come risultante da rendiconto approvato nel medesimo anno.
Proventi da multe: come suddividerli?
I proventi derivanti da accertamenti delle violazioni dei limiti massimi di velocità dovranno essere suddivisi nel seguente modo:
– somme di intera spettanza dell’ente locale:
– proventi derivanti da attività di accertamento eseguita su strade di proprietà di terzi, che devono essere ripartiti in misura pari al 50% ciascuno;
– proventi rendicontati derivanti dalla attività di accertamento eseguita su strade di proprietà dell’ente da parte di organi accertatori dipendenti da altri enti locali.
Il termine del 31 maggio è da considerarsi perentorio.
Di conseguenza, in caso di mancato o difforme adempimento, sarà avviata la procedura sanzionatoria prevista dall’articolo 4 del dm 30 dicembre 2019.
In questo caso, il Mit, d’intesa con il Ministero dell’interno, provvederà alla segnalazione all’ente locale interessato richiedendo la trasmissione dei dati insieme ai chiarimenti circa i mancati adempimenti.
Una volta trascorsi inutilmente trenta giorni dalla suddetta segnalazione, è prevista addirittura una segnalazione alla procura regionale della Corte dei Conti.
Fonte: Italia Oggi n. 120 del 23/05/2025 pag. 36
Autore: Matteo Barbero