tutele al segretario
Personale Enti Locali

Niente tutele al segretario che mobbizza

Non sono riconosciute tutele al segretario, il c.d. ombrello politico, per la sua responsabilità erariale e del responsabile di servizio che mobbizzano un dipendente.

La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale centrale di appello, con la sentenza del 30 luglio 2025, n. 113 ha affermato che rispondono di danno erariale indiretto gli autori materiali di azioni di mobbing, accertate in sede di giudizio civile e indirizzati da specifiche deliberazioni di giunta.

Nel caso in esame, un ex comandante della polizia municipale è stato vessato da una serie di azioni mobbizzanti da parte del segretario comunale e dal responsabile di servizio a lui subentrato.

Il giudice contabile di prime cure aveva escluso che il danno subito dal comune fosse da addebitare al segretario e al responsabile di servizio.

Il danno subito dal comune consisteva in un debito fuori bilancio di quasi 35.000 euro derivante dalla condanna per mobbing in sede civile.

Quando non è stata riconosciuta la tutela del segretario?

In appello, invece, la tutela (“ombrello politico”) del segretario non ha trovato accoglimento.

Tutela che metterebbe al riparo i funzionari che attuino le direttive “di indirizzo” o comunque coinvolgimenti degli organi di governo anche per atti di mera gestione funzionale.

La dirigenza/apparato amministrativo è responsabile in via esclusiva dell’adozione degli atti di propria competenza.

Il datore di lavoro non può essere solo esecutore materiale di delibere di giunta.

Per la Sezione d’appello l’attività della giunta può “rappresentare una concausa” che incide sul contributo causale del danno cagionato dai funzionari, valutabile per ridurne la quota di responsabilità. Tale evenienza non si è verificata nel caso di specie.

Di conseguenza, la Sezione di Appello ha:

  • del tutto escluso la teoria dell’esecutore materiale
  • integralmente attribuito al segretario comunale ed al funzionario il danno da risarcire, nella quota del 65% e 35% reciprocamente, considerando provato un vero e proprio disegno persecutorio contro l’ex comandante.

Si è perfettamente integrato sia l’elemento oggettivo che quello soggettivo della condotta mobbizzante: quanto denunciato e quanto emerso dalla istruttoria testimoniale corrispondono ed anche l’acquisizione documentale.

Per saperne di più su questo e altri argomenti consulta gli articoli che trovi qui

Fonte: Italia Oggi n. 207 del 03/09/2025 pag. 35
Autori: Luigi Oliveri

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