A seguito dell’intesa raggiunta sul nuovo CCNL funzioni locali 2022/2024 le amministrazioni devono provvedere, al più presto, all’adeguamento degli stipendi e alla corresponsione degli arretrati.
Secondo il vigente ordinamento contabile (D.Lgs. n. 118/2011) ed in virtù del principio della “competenza finanziaria potenziata”, gli enti possono stanziare ed impegnare negli appositi capitoli di bilancio le somme previste dai nuovi contratti collettivi solo dal momento della sottoscrizione.
In attesa di ciò, le p.a. possono provvedere all’accantonamento delle relative risorse, e quindi, si renderà necessaria una variazione di bilancio.
A complicare il quadro, però, c’è l’incertezza sui tempi necessari per arrivare alla firma definitiva, che potrebbe essere apposta a ridosso della fine dell’anno.
Nuovo CCNL funzioni locali: l’incognita sui tempi della firma definitiva
In questo contesto, è verosimile che il pagamento degli arretrati slitti al 2026, mentre gli enti dovranno comunque garantire l’adeguamento degli stipendi con i nuovi tabellari entro 30 giorni.
Pertanto, è necessario verificare la capienza degli stanziamenti sia sull’annualità 2025 del vigente bilancio che sul preventivo 2026-2028 (il cui schema dovrebbe essere approvato entro il 15 novembre). L’eventuale fondo accantonato, invece, dovrà essere riportato nel risultato di amministrazione presunto e applicato nel 2026 previa approvazione del relativo prospetto aggiornato ai sensi dell’art. 187, co. 3-quater, del D.Lgs. n. 267/2000.
Se gli arretrati dovessero essere pagati già quest’anno, la relativa variazione potrà essere approvata anche dopo il 30 novembre. Può essere approvata anche in via d’urgenza da parte della giunta, ferma restando la necessità di ratificarla in consiglio entro il 31 dicembre.
Nella parte spesa occorre iscrivere l’importo da erogare nel rispetto della classificazione per missione, programmi e piano dei conti.
Per gli arretrati sono previsti i codici:
- “U. U.1.01.01.01.001” per il personale a tempo indeterminato;
- “U.1.01.01.01.005” per il personale a tempo determinato.
Infine, va ricordato che gli arretrati non incidono sui limiti di spesa di personale di cui ai co. 557 e 562 della Legge n. 296/2006, nè sulla capacità assunzionale.
Fonte: Italia Oggi n. 261 del 05/11/2025 pag. 33 “Enti locali, corsa contro il tempo per recepire il Ccnl”
Autore: Matteo Barbero Francesco Cerisano

