Nuovo salario accessorio: aumenti in deroga al tetto del 2016
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Nuovo salario accessorio: aumenti in deroga al tetto del 2016

L’ipotesi di contratto del triennio 2022/2024 apporta degli incrementi, in parte obbligatori e in parte rimessi alle scelte discrezionali delle amministrazioni, che vanno in deroga rispetto al tetto del salario accessorio del 2016.

Gli incrementi sono destinati sia alla parte stabile del fondo sia a quella variabile.

Alla parte stabile viene destinato un aumento pari allo 0,14% del monte salari dell’anno 2021, a decorrere dal 1° gennaio del 2024. Pertanto, nel fondo del 2025 esso dovrà essere inserito due volte:

  • una nella parte stabile tra le risorse destinate al finanziamento del salario accessorio;
  • un’altra nella parte variabile, come voce una tantum, a titolo di aumento per l’anno 2024.

Tale incremento va in deroga al tetto del salario accessorio del 2016, trattandosi di un incremento obbligatorio.

Inoltre, anche gli enti che sono in difficoltà finanziaria (dissesto, deficit strutturale e predissesto) devono inserire tali somme.

Tali risorse non finanziano direttamente le elevate qualificazioni.

Nuovo salario accessorio: come gestirlo nella parte variabile del fondo

Per di più, le amministrazioni possono destinare una somma non superiore allo 0,22% del monte salari dell’anno 2021 al finanziamento della parte variabile del fondo, inserendole tra le voci di incremento collegate alle scelte organizzative delle amministrazioni. Così facendo vengono attuate le previsioni dettate dal comma 121 della legge n. 207/2024, legge di bilancio 2025.

Anche queste risorse vanno in deroga al tetto del salario accessorio del 2016.

L’inserimento può essere disposto con decorrenza dal 1° gennaio 2024 e, quindi, anche in questo caso, nel 2025 possiamo avere una ripetizione di tale voce.

Inoltre, tali risorse vanno ripartite, in proporzione all’incidenza del 2024, tra la parte variabile del fondo dei dipendenti e il finanziamento delle elevate qualificazioni.

Data la loro natura variabile possono finanziare esclusivamente l’aumento della retribuzione di risultato e non anche quella di posizione.

Tali risorse:

  • devono essere deliberate annualmente da parte delle amministrazioni;
  • sono assoggettate ai vincoli dettati dall’art. 79 del CCNL 16 novembre 2022 per gli enti dissestati e per quelli strutturalmente deficitari.

La nuova ipotesi di contratto prevede che gli eventuali aumenti decisi dall’ente fino a che si possa raggiungere l’incidenza del 48% del salario accessorio rispetto al trattamento tabellare (art. 14, co. 1-bis, del D.L. n. 25/2025) siano inseriti nella parte stabile del fondo, senza prevedere una specifica voce.

Anche tali risorse, per espressa previsione legislativa, vanno in deroga al tetto del salario accessorio del 2016.

Per saperne di più su questo e altri argomenti consulta gli articoli che trovi qui

Fonte: Ntplusentilocaliedilizia del 24/11/2025 “Salario accessorio, nel nuovo contratto tutti gli aumenti in deroga al tetto del 2016”
Autore: Arturo Bianco

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