La Corte di Giustizia Europea ha fornito indicazioni sui pagamenti di indennità e ferie. La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 6282/2025, le ha fatte proprie. Di conseguenza, in molti enti locali i sindacati chiedono il pagamento delle indennità non percepite durante i periodi di ferie e di assenze.
Sul punto occorre evidenziare tre punti essenziali:
- l’ordinamento dispone sul personale il “divieto di estensione del giudicato”, per cui le amministrazioni pubbliche non possono applicare quanto stabilito in sentenze per casi simili (art. 41, co. 6, del D.L. n. 207/2008);
- il fondo decentrato, tranne le eccezioni espressamente dettate dal legislatore o dai CCNL, finanzia il salario accessorio dei dipendenti;
- l’eventuale riconoscimento di questi compensi non determina per gli enti costi aggiuntivi, visto il finanziamento da parte del fondo costituito in base all’art. 79 del CCNL del 16 novembre 2022. Le p.a. possono quindi accantonare, in via prudenziale, per queste finalità, una parte del fondo.
Il contratto nazionale consente alla contrattazione integrativa di intervenire sulla disciplina di queste indennità solo su aspetti limitati, e comunque, non per consentirne l’erogazione senza l’effettivo svolgimento della prestazione.
Pagamenti di indennità e ferie: cosa dice la giurisprudenza
La giurisprudenza stabilisce che ai dipendenti, durante i periodi di ferie, devono essere erogate le indennità legate direttamente allo svolgimento delle “mansioni tipiche” e “allo status personale e professionale del lavoratore”.
Se così non fosse i dipendenti avrebbero una riduzione dei compensi ordinariamente percepiti durante le ferie e, di conseguenza, sarebbero disincentivati dalla loro fruizione e dall’utilizzo di tutti gli altri istituti che consentono di assentarsi legittimamente dal servizio.
Più specificatamente, le amministrazioni, per dare risposta alla richiesta di questi compensi, devono accertare:
- se l’erogazione delle somme è correlata “allo status personale e professionale di quel lavoratore”;
- che, in termini generali, la retribuzione delle ferie annuali è calcolata, in linea di principio, in modo tale da coincidere con la retribuzione ordinaria del lavoratore.
In ogni caso, le indicazioni di carattere generale fornite dalla giurisprudenza devono tenere conto delle disposizioni dettate dai contratti nazionali. Essi subordinano l’erogazione di alcune indennità (come la turnazione, la reperibilità, le condizioni di lavoro, le attività svolte dai vigili all’esterno) all’effettiva presenza in servizio e all’effettivo svolgimento delle attività.
Fonte: Il Sole 24 Ore del 08/09/2025 n. 247 p. 25 “Indennità e ferie, sui pagamenti i vincoli di cosi e ordinamenti”
Autori: Elena Brunetto Patrizia Ruffini