progressioni orizzontali
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Progressioni orizzontali, confermato l’obbligo di selettività

L’art. 23, co. 2, del D.Lgs. n. 150/2009 (Riforma Brunetta) condiziona le progressioni orizzontali al numero limitato di dipendenti vincitori ed alla selettività delle procedure.

Il CCNL 16 novembre 2022 ha istituito i differenziali stipendiali.

Anche i predetti diffenziali, in base alle istruzioni ed alle tabelle del conto annuale, devono rigorosamente rispettare il principio di selettività.

In sintesi, la Ragioneria Generale dello Stato, per giungere a tale conclusione, richiama l’art. 23, co. 2, del D.Lgs. n. 150/2009 (la c.d. Riforma Brunetta).

Come detto, la citata disposizione condiziona l’istituto in questione alla selettività delle procedure e al numero limitato di dipendenti vincitori delle progressioni.

Per inciso, si ricorda che la circolare n. 32/2024 della Rgs detta le istruzioni e le modalità operative per la compilazione del conto annuale 2023 da parte di tutte le amministrazioni pubbliche.

Per l’attribuzione delle progressioni orizzontali, quali sono le informazioni richieste agli enti?

Innanzitutto, gli enti devono indicare quanti dipendenti hanno i requisiti per partecipare alle procedure.

Successivamente deve essere indicato il numero totale delle progressioni effettuate.

Il rapporto tra i due valori deve essere inferiore o al massimo uguale al 50%.

Infatti, la RGS, in sede di istruzioni, ricorda l’obbligo di rispettare le indicazioni dell’art. 23, co. 2, del D.Lgs. n. 150/2009, ossia selettività delle procedure e numero limitato di dipendenti vincitori delle progressioni da asseverare con la risposta alla domanda PEO119.

Infine, il conto annuale prende in considerazione, anche, una casistica particolare quella degli enti locali in cui vi sia un solo dipendente in organico nell’area cui si riferisce la progressione economica. In questo caso va data risposta positiva al principio di selettività così come stabilito dal Dipartimento della Funzione Pubblica con il parere n. 22327/2024.

Per saperne di più su questo e altri argomenti consulta gli articoli che trovi qui

Fonte: Ntplusentilocaliedilizia del 10/07/2024
Autore:  Gianluca Bertagna

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