Gli enti devono dotarsi di un sistema di pesatura della retribuzione di posizione dei segretari comunali e provinciali.
Tutto ciò deve accadere, ai sensi dell’articolo 60 del CCNL 16 luglio 2024, entro la fine di quest’anno.
In base a quanto stabilito dall’intesa, infatti, entro il 1° gennaio 2025, deve essere attuata la nuova disciplina.
Contemporaneamente deve essere disapplicato il contenuto dell’articolo 41, comma 4, del CCNL del 16 maggio 2001.
In sintesi, il meccanismo è simile a quello che gli enti utilizzano per valorizzare la posizione di dirigenti ed elevate qualificazioni.
Più specificatamente, gli enti hanno il compito di valutare se l’incarico di segretario debba restare allineato alla posizione minima obbligatoria prevista dal contratto (ad esempio, 16.806 Euro annui per i segretari di fascia B in enti oltre i 10.000 abitanti), oppure, se – operando un ragionamento analogo a quello sotteso alla maggiorazione – debba essere valorizzato con un importo superiore, entro il massimo consentito (nello stesso esempio, 26.102,22 Euro annui).
Infatti, per gli addetti ai lavori questi pareri rappresentano linee guida chiare e autorevoli per applicare correttamente ed omogeneamente i nuovi istituti.
Inoltre, così come avvenuto per i più recenti contratti, anche l’ultima tornata contrattuale ha previsto incrementi stabili al fondo per la retribuzione di posizione e di risultato dei dirigenti.
Quali sono le altre novità sulla retribuzione di posizione dei segretari contenute nel contratto?
In base ai commi 3 e 4, il tetto è incrementabile fino a un ulteriore 15% nei Comuni capoluogo, nelle Province e nelle Città metropolitane e per i segretari cui siano attribuite le funzioni di segretario dell’Unione ove la somma delle popolazioni dei Comuni aderenti corrisponda a una fascia demografica superiore.
Nel dare corso alle nuove regole, gli enti dovranno tenere conto di due fattori importanti.
Prima di tutto è necessario declinare nel dettaglio i criteri per la pesatura indicati dal contratto, ossia:
- complessità e responsabilità delle funzioni in relazione al contesto organizzativo;
- eventuale attribuzione di funzioni aggiuntive rispetto a quelle previste dalla legge;
- situazioni di oggettivo disagio del contesto ambientale, geografico e organizzativo.
È necessario, poi, tenere conto dell’attuale soggezione del trattamento accessorio del segretario, e, in primo luogo, quindi, della retribuzione di posizione, al limite 2016, ex articolo 23, comma 2, del D.Lgs. n. 75/2017.
Fino all’adozione del nuovo sistema resta la maggiorazione della posizione.
Inoltre, anche oltre il 1° gennaio 2025, i segretari con incarichi in essere a quella data manterranno, fino a scadenza dell’incarico, l’attuale valore della posizione, se dalla pesatura, dovesse emergere un valore inferiore.
Fonte: Il Sole 24 Ore n. 277 del 07/10/2024 pag. 23 “Segretari, identikit dell’incarico e tetti decidono gli aumenti in busta paga”
Autori: Gianluca Bertagna Davide D’Alfonso