Rimborso spese di viaggio
Affari Generali

Rimborso spese di viaggio anche all’amministratore residente nella frazione del Comune

Il diritto al rimborso delle spese di viaggio deve essere riconosciuto anche agli amministratori che vivono in una frazione, località o parte del territorio distinta dal capoluogo.

Lo afferma la Corte dei conti, sez. controllo della Toscana, con la deliberazione n. 148/2025.

Nello specifico, la Corte ha chiarito che gli amministratori, che risiedono fuori del capoluogo del Comune dove ha sede l’ente, hanno diritto al rimborso delle sole spese di viaggio effettivamente sostenute per:

  • la partecipazione a ognuna delle sedute dei rispettivi organi assembleari ed esecutivi,
  • la presenza necessaria presso la sede degli uffici per lo svolgimento delle funzioni proprie o delegate.

Il Comune deve assicurare il concreto esercizio della funzione di amministratore locale.

Il diritto al rimborso delle spese di viaggio spetta anche all’amministratore residente nel Comune?

Sì. Il diritto al rimborso, infatti, è riconosciuto anche agli amministratori che, pur risiedendo entro i confini dell’ente, vivono in una frazione, località o parte del territorio distinta dal capoluogo.

Pertanto, tale diritto non è riconosciuto solo agli amministratori che risiedono al di fuori del territorio comunale.

Il rimborso è disciplinato dall’art. 84, co. 3, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Tuel).

Il Comune, nell’esercizio della propria discrezionalità amministrativa, deve procedere, tramite appositi atti interni, alla perimetrazione della parte del territorio comunale qualificata come “capoluogo”.

Così operando, l’ente potrà riconoscere agli amministratori il rimborso del viaggio sostenuto per recarsi presso la sede dell’ente.

La Corte si era già espressa relativamente alla individuazione della “presenza necessaria” dell’amministratore locale.

Infatti, con la deliberazione n. 2/2025/PAR aveva precisato che il diritto al rimborso delle spese di viaggio ricorre nei casi in cui la presenza non sia rimessa all’apprezzamento discrezionale dell’interessato.

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Fonte: Ntplusentilocaliedilizia del 01/10/2025
Autore: Anna Guiducci

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