schemi accrual
Contabilità Enti Locali

Schemi accrual, non serve l’approvazione

La Ragioneria Generale dello Sato ha chiarito che per gli schemi schemi accrual da predisporre nella fase pilota non occorre l’approvazione consiliare.

Il chiarimento è stato fornito nell’ambito del servizio di assistenza attivato dalla Rgs a supporto dell’attuazione della riforma 1.15 del PNRR.

In primo luogo, è opportuno ricordare che ai sensi dell’articolo 10 del Decreto legge n. 113/2024 è stata avviata una prima sperimentazione.

Tale sperimentazione si concluderà con l’approvazione, a valere sull’esercizio 2025, di un conto economico e di uno stato patrimoniale “accrual compliant”.

Si tratta, in sostanza, degli schemi redatti secondo gli schemi previsti dallo standard contabile ITAS 1 – Composizione e schemi del bilancio di esercizio.

Tali documenti, secondo quanto stabilito dal comma 7 dell’articolo 10, avranno un valore esclusivamente sperimentale.

Gli schemi accrual, infatti, non sostituiranno gli schemi di bilancio e di rendiconto che le amministrazioni producono in applicazione delle norme e dei regolamenti contabili vigenti.

Pertanto, in questo contesto, a livello procedurale, è possibile delineare due scenari diversi.

Quali sono i possibili scenari che potrebbero presentarsi in sede di predisposizione degli schemi accrual?

In base al primo, i nuovi schemi devono essere approvati contestualmente al rendiconto della gestione 2025.

In questo modo, gli schemi accrual entrano, quindi, a far parte del “fascicolo” sottoposto al consiglio.

Un iter più complicato che rischia di non far rispettare la scadenza del 30 aprile 2026 per l’approvazione del rendiconto, in quanto gli enti (per riuscire a stare nei tempi) potrebbero approvare i dati del rendiconto ufficiale sfruttando i modelli di raccordo approvati con determina del Ragioniere generale dello Stato.

Tuttavia, il MEF, con la risposta in sede di supporto agli enti, ha avallato una diversa interpretazione.

Secondo tale tesi, la scadenza per gli enti coincide con quella della milestone.

Conseguentemente, i documenti della fase pilota sono separati dal rendiconto ufficiale.

In questa prospettiva, pertanto, gli enti dovranno limitarsi a trasmettere i nuovi schemi alla Banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP) entro il prossimo 30 giugno.

Gli enti, rispettando il predetto termine di trasmissione, certificheranno l’adempimento dell’obbligo posto a loro carico.

Tutto ciò consentirà, inoltre, al MEF di rendicontare il rispetto della milestone.

Per saperne di più su questo e altri argomenti consulta gli articoli che trovi qui

Fonte: Italia Oggi n. 26 del 31/01/2026 pag. 27
Autore: Matteo Barbero

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